Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Asti aveva assolto un imputato da tale reato, aggravato dal fatto di essere stato commesso in orario notturno, ritenendo la particolare tenuità del fatto.
Secondo il Tribunale, in particolare, non poteva ritenersi sussistente l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale, originariamente contestata, in quanto, dagli accertamenti effettuati, era emerso che l’incidente era dipeso esclusivamente dalla condotta colposa dell’altro conducente, che “aveva ammesso di aver effettuato un’azzardata manovra di conversione senza accorgersi del sopraggiungere di un’altra vettura ed invadendone la corsia di pertinenza”.
Evidenziava il Tribunale, inoltre, che l’imputato non aveva presentato alcun sintomo tipico dello stato di ebbrezza, che il tasso alcolemico rilevato era stato di poco superiore rispetto al limite di legge e che non si trattava di una condotta abituale.
Ritenendo la decisione ingiusta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti decideva di proporre ricorso per Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di assoluzione.
Secondo il Procuratore, infatti, il “modesto superamento del tasso alcolemico” non è un dato di per sé sufficiente a giustificare la pronuncia di assoluzione, “dovendo sempre farsi riferimento ad altri elementi concreti della condotta”.
Secondo il ricorrente, inoltre, irrilevante era “la mancata segnalazione da parte degli operanti della presenza degli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza, poiché la materialità del reato non comprende anche la sopravvenuta incapacità di guida del veicolo”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal Procuratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto “manifestamente infondato”.
Osservava la Cassazione, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata risultava completa, in quanto il Tribunale non si era “limitato a valorizzare il lieve superamento del tasso alcolemico accertato rispetto al limite di rilevanza penale”, ma aveva “anche evidenziato che l’imputato non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, tale da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e che, trovatosi di fronte l’autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l’impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida”.
Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale aveva del tutto correttamente assolto l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Asti.