In particolare, ai fini dell’esclusione della punibilità per tale reato, è sufficiente che il conducente dimostri che gli è stato prescritto un farmaco che può influenzare l’esito dell’etilometro?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza).
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, lo stato di ebbrezza era stato erroneamente ravvisato, dal momento che egli era astemio.
Precisava il ricorrente, in particolare, che la rilevazione del tasso alcolemico superiore alla soglia di legge era stata dovuta all’assunzione di un farmaco contenente etanolo, che gli era stato prescritto per curare una patologia all’occhio.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in particolare, che la Corte d’appello aveva del tutto correttamente sottolineato che “la prescrizione di un farmaco risalente a tre anni prima della violazione non costituisce prova dell'assunzione del farmaco stesso” e che la consulenza tecnica effettuata in corso di causa aveva evidenziato che l’assunzione del farmaco in questione avrebbe potuto, eventualmente, far rilevare un tasso alcolemico di gran lunga inferiore a quello rilevato nel caso di specie.
A sostegno della propria decisione, la Cassazione precisava che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15187 del 2015, ha precisato che, ai fini di escludere la punibilità per il reato oggetto di contestazione, non è sufficiente produrre un certificato medico che attesti la prescrizione di farmaci idonei ad influenzare l’esito dell’alcoltest, essendo necessario che il conducente dimostri l’effettiva assunzione del farmaco e la riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a tale assunzione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.