In particolare, cosa succede se il conducente, prima rifiuta di sottoporsi al test e poi vi acconsente, ma solo ad alcune ore di distanza?
Nel caso all’esame della Corte, un conducente era stato fermato per un controllo e, in un primo momento, aveva rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, dimostrandosi collaborativo con le forze dell’ordine solo a molte ore di distanza.
Il conducente era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, ai sensi dell’art. 186, comma 7 del codice della strada, proprio per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.
Il conducente, dunque, proponeva ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato.
Nello specifico, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici dei primi due gradi di giudizio era ingiusta, in quanto egli, seppur in un momento successivo, si era dimostrato collaborativo ed aveva acconsentito a sottoporsi alle analisi del caso.
La Cassazione, tuttavia, non ritiene le argomentazioni svolte dal conducente convincenti.
La Corte, infatti, rileva come la Corte d’Appello avesse del tutto correttamente e indiscutibilmente accertato che “la polizia giudiziaria intervenne alle ore 2.10 e fece trasportare R. in ospedale; che alla richiesta, formalizzata alle ore 3.00, di procedere agli accertamenti relativi alla eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, R. oppose un aggressivo rifiuto; e che solo alle ore 9.30 R. si sottopose all'esame delle urine, incombente che esitava la positività ai cannabinoidi”.
Di conseguenza, il giudice di secondo grado aveva correttamente evidenziato “che la condotta posta in essere dal prevenuto certamente integrava la fattispecie di rifiuto, di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, posto che R. si era sottoposto al controllo a distanza di diverse ore dalla richiesta, laddove la norma incriminatrice intende garantire la tempestività dei controlli”.
In proposito, la Cassazione ricorda come, anche in sue precedenti pronunce, sia stato precisato che “il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5909 in data 08/01/2013, dep. 06/02/2013, Rv. 254792)”.
Attenzione quindi ad apporre il rifiuto di sottopporsi all’alcoltest perché si rischia di essere sanzionati proprio per aver opposto tale rifiuto e, ai fini della sanzione, a nulla rileva che, a distanza di alcune ore dall’accertamento dell’infrazione, dimostriamo un atteggiamento collaborativo, dal momento che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada, si perfeziona immediatamente, nel momento stesso in cui ci rifiutiamo di essere analizzati.