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Guida in stato di ebbrezza e fitofarmaci a base alcolica

Guida in stato di ebbrezza e fitofarmaci a base alcolica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36887 del 2015, è tornata su un argomento di notevole interesse per i conducenti, vale a dire quello della multa per “guida in stato di ebbrezza”, di cui all’art. 186 codice della strada.

In particolare, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa all’impugnabilità della multa, nell’ipotesi in cui in conducente abbia assunto dei farmaci che possono in qualche modo alterare i risultati dell’alcoltest.

Nel caso esaminato dalla Corte, il conducente proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva riformato la sentenza del Tribunale, che l’aveva assolto per tale reato.
Motivo: la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il fatto che gli esiti dell’alcoltest erano stati “falsati dall’assunzione da parte del ricorrente di due fitofarmaci utilizzati per curare la tosse”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene convincente tale argomentazione, confermando la sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello.

Secondo la Corte, infatti, “l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori”.

Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a produrre una relazione medica da cui si ricavava che i farmaci in questione potevano provocare “un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione” ma ciò di fatto, non provava in alcun modo l’assunzione, in concreto, del farmaco e non provava nemmeno che tale asserita assunzione avesse inciso nella rilevazione dell’etilometro.

Peraltro, la Corte osserva come, anche nel caso in cui tale farmaco fosse stato assunto, il conducente non sarebbe comunque andato esente da responsabilità, dal momento che il reato di “guida in stato di ebbrezza” è un “reato colposo”, con la conseguenza che spettava al conducente stesso accertarsi che l’assunzione del farmaco fosse compatibile col mettersi alla guida.

In sostanza, la Corte di Cassazione non ritiene di poter accogliere il ricorso proposto dal conducente-condannato, dal momento che
(I) non aveva provato né di aver assunto il farmaco, né che tale eventuale assunzione avrebbe alterato l’esito dell’alcoltest e
(II) anche se il conducente avesse effettivamente assunto il farmaco, questi avrebbe dovuto comunque essere condannato, in quanto, sapendo che il farmaco in questione poteva alterare il livello di alcol nel sangue, doveva, in base all’ordinaria diligenza, decidere di non mettersi alla guida.



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