In particolare hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente (art. 1 della L. n. 76/2016). Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno, per una volta, pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- figli ed equiparati. Inoltre, con la circolare n. 64 del 2024, l’INPS ha esteso il beneficio della pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni, a condizione che siano a carico del pensionato defunto e inabili al lavoro.
Secondo la legge italiana, per avere diritto alla pensione di reversibilità, la coppia deve essere, quindi, formalizzata attraverso un istituto giuridico (matrimonio o unione civile nel caso di coppie dello stesso sesso). Per questo motivo il convivente, privo di riconoscimento giuridico equiparato al matrimonio, non può beneficiare della pensione di reversibilità. I figli invece sono comunque tutelati fino ai 26 anni se sono studenti, sino ai 21 se non lo sono.
L’art. 1, comma 36 della L. n. 76/2016 – sembra utile ricordare - definisce i conviventi di fatto come "due persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. L’istituto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali, indipendentemente dalla cittadinanza di entrambi".
In diverse occasioni, la Cassazione civile ha avuto modo di chiarire che il convivente di fatto non ha diritto alla pensione di reversibilità; ciò in quanto l’attuale sistema previdenziale non contempla siffatta previsione. Né – aggiunge la Corte - "tale vuoto normativo contrasta con gli artt. 2, 3 e 117 Cost. per violazione dei principi della Carta fondamentale dei diritti europei (Cedu) perché la convivenza, non assimilabile al vincolo di coniugio ex art. 29 Cost., non comporta il necessario riconoscimento del trattamento pensionistico di riversibilità, che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost. e dalla Cedu, né concreta un effettivo rapporto giuridico la cui preesistenza è condizione per l’attribuzione del beneficio previdenziale" (Cass. civ., Sez. lav., 3 novembre 2016, n. 22318).
Oggi, però, si manifesta un cambiamento di rotta. La Cassazione, con ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, solleva infatti alle Sezioni Unite dubbi di costituzionalità sulle norme che vietano di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto, prima dell'unione civile, e ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.
Quali i fatti?
I giudici, quindi, chiedono ora alle Sezioni Unite di valutare - anche alla luce del superiore interesse del minore - la valenza discriminatoria del rifiuto opposto dall’INPS al riconoscimento dell’assegno di reversibilità.