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Transgender, via al cambio nome e sesso senza operazione. Legge Cirinnà, possibili riflessi?

Transgender, via al cambio nome e sesso senza operazione. Legge Cirinnà, possibili riflessi?
Storica sentenza del Tribunale di Trapani: via libera al cambio nome e identità di genere senza intervento chirurgico o terapia ormonale. Nuove riflessioni sulle unioni civili e sulla legge Cirinnà.
Per la prima volta, in Italia, è stato riconosciuto il diritto a cambiare nome e identità di genere, anche senza aver effettuato e programmato un intervento chirurgico per cambiare sesso e senza essersi sottoposti ad alcuna una terapia ormonale.


Questa storica sentenza è stata recentemente pronunciata dal Tribunale di Trapani.


La vicenda concreta riguarda Emanuela, persona transgender che, fin dall’infanzia, si è sempre riconosciuta nel genere opposto al suo sesso di nascita.


La legge italiana (L. n. 164 del 1982) stabilisce che, per il cambio di nome e identità sessuale all’anagrafe e sui documenti, un passaggio necessario è la “riassegnazione di genereattraverso un intervento chirurgico o una terapia ormonale.


Però, dopo aver parlato con i medici delle conseguenze dell’operazione, Emanuela ha scelto di non sottoporsi all’intervento chirurgico e di conservare il proprio organo sessuale maschile.


Il Tribunale di Trapani, con la sentenza in esame, ha affermato che l’organo sessuale maschile non rappresenta un ostacolo alla percezione di sé come donna.


È un caso unico in Italia. Un precedente simile si ritrova soltanto in una sentenza della Corte di Cassazione del 2015, con la quale si riconosceva ad una donna transgender il diritto di legittimarsi come donna prima di sottoporsi all’intervento chirurgico. La grande differenza è che, nel caso del 2015, l’operazione era già programmata.


Invece, nella recente vicenda di Emanuela, l’intervento non era stato nemmeno pianificato.


Questa storica pronuncia diventa l’occasione per affrontare di nuovo un tema già trattato qualche mese fa dalla Corte costituzionale: la facoltà di cambiare sesso per poter convertire un’unione civile in un matrimonio.


Con la legge Cirinnà (L. n. 76 del 2016), è stato riconosciuto alle coppie dello stesso sesso di costituire un’unione civile.


Dal punto di vista dei diritti e dei vantaggi, c’è stato sicuramente un passo avanti rispetto alla convivenza di fatto, ma restano differenze rispetto al matrimonio (cioè, l’unione coniugale tra due persone di sesso diverso). Su tutte, ad esempio, ai partner dello stesso sesso, seppur uniti civilmente, non è riconosciuta la possibilità di adottare bambini.


Dunque, si tratta di una situazione legalmente riconosciuta, ma che comunque pone dei limiti al completo sviluppo della vita di una coppia. E la giurisprudenza conosce numerose vicende di soggetti che, per avere la possibilità di sposarsi e vedersi attribuiti quei diritti ancora non riconosciuti, hanno deciso di cambiare sesso.


La Corte Costituzionale (con sent. n. 269 del 27 dicembre 2022) ha precisato che la Legge Cirinnà non consente la conversione dell’unione civile in matrimonio a seguito di cambio del genere. Anzi, la legge n. 76 del 2016 prevede, tra le cause di scioglimento dell’unione civile, proprio la sentenza di rettifica di attribuzione di sesso.


Però, la Corte fa anche un’altra considerazione.
In ipotesi di questo tipo, l’intervento chirurgico per il cambio del sesso sarebbe inutile. Infatti, per la Corte, bisogna distinguere il caso dell’operazione per il cambiamento del sesso e il caso dell’operazione per poter modificare in tal modo la propria condizione anagrafica.


La sentenza del Tribunale di Trapani apre certamente nuovi scenari.
Il riconoscimento del diritto a cambiare nome e identità di genere senza intervento chirurgico o terapia ormonale e la nuova percezione, per cui l’organo sessuale maschile non è un impedimento alla percezione di sé come donna (o viceversa), forse permettono di riconsiderare il tema in modo diverso.


Solo il coraggio di persone come Emanuela, che ha portato avanti questa battaglia per più di vent’anni, potrà dirci se ciò sarà possibile oppure no.


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