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Partite IVA, forfettari fuori dal concordato preventivo 2025, nuova scadenza al 30 settembre: ecco tutti i cambiamenti

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Partite IVA, forfettari fuori dal concordato preventivo 2025, nuova scadenza al 30 settembre: ecco tutti i cambiamenti
Il concordato preventivo biennale cambia: dal 2025 sarà riservato ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA, escludendo i forfettari. Il decreto correttivo della riforma fiscale proroga, inoltre, la scadenza di adesione al 30 settembre e introduce un aumento dell’imposta sostitutiva per redditi concordati superiori a 85.000 euro
Il regime del concordato preventivo biennale cambia volto: a partire dal 2025, l’accordo con il Fisco sarà riservato esclusivamente alle partite IVA che fanno ricorso agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), escludendo definitivamente i contribuenti in regime forfettario. La modifica rientra nel decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025.
Tra le maggiori novità introdotte dal decreto correttivo vi è proprio la revisione del concordato preventivo biennale, un intervento più volte annunciato dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. La misura, introdotta in fase sperimentale per i forfettari nel 2024, non verrà confermata per costoro nel biennio successivo. Per il primo anno di applicazione, circa 120.000 contribuenti in regime forfettario avevano aderito alla proposta del Fisco, un numero significativamente inferiore rispetto ai 460.000 contribuenti soggetti agli ISA.

Più tempo per aderire: scadenza posticipata al 30 settembre
Cambia anche il termine di adesione al concordato, che slitta dal 31 luglio al 30 settembre. La proroga, richiesta da tempo da commercialisti e tributaristi, concede più margine di valutazione a imprese e professionisti. La modifica rimedia anche al mancato ed annunciato intervento nel decreto Milleproroghe da parte del legislatore, all’interno del quale un emendamento per lo slittamento del termine era stato inizialmente previsto e poi ritirato.
L’approvazione preliminare del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri segna un nuovo passo nella riforma del concordato biennale. Ora il testo passa al vaglio delle Commissioni parlamentari per i pareri di rito.
La discussione su una possibile proroga del termine di adesione era tornata alla ribalta già il 7 marzo, quando il Viceministro Leo, intervenendo a un convegno con i Commercialisti, aveva lasciato intendere un’apertura sul tema. La questione era stata al centro del dibattito anche alla fine del 2024, quando il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) aveva sollecitato il Governo a posticipare la scadenza del 31 luglio, ritenuta problematica per via del carico di lavoro accumulato nel periodo estivo.
Nella lettera inviata dal CNDCEC il 30 ottobre, si sottolineavano tre principali criticità:
  • l’assenza di un quadro normativo definitivo;
  • il continuo aggiornamento dei chiarimenti interpretativi;
  • il malfunzionamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’insoddisfazione della categoria aveva portato alla proclamazione di una protesta nazionale tra il 30 ottobre e il 7 novembre 2024, con l’astensione collettiva dei commercialisti dalla trasmissione dei Modelli Redditi 2024.
Tuttavia, l’appello alla proroga della scadenza del 31 ottobre per l’adesione al concordato era stato respinto dal Governo, con il Viceministro Leo che, il 23 ottobre, aveva confermato la volontà di mantenere invariato il termine, motivando la scelta con la necessità di rispettare i vincoli della legge di Bilancio 2025.

Impatto della riforma: nuove regole e aumento dell’imposta sostitutiva
Il decreto legislativo conferma due punti chiave: l’esclusione dei forfettari dal concordato e il rinvio al 30 settembre del termine di adesione.
Nella relazione illustrativa si legge che la decisione di escludere i forfettari è stata presa alla luce delle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria e considerando la natura sperimentale della misura. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025 il concordato preventivo biennale non sarà più accessibile ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, ovvero coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Oltre a ridefinire i soggetti ammessi, il decreto introduce un incremento dell’imposta sostitutiva per chi aderisce al concordato e presenta una differenza superiore a 85.000 euro tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente. In questi casi, si applicherà:
  • per le persone fisiche soggette a IRPEF, l’aliquota prevista dal comma 1, lett. c) dell’art. 11 del T.U.I.R. (DPR n. 917/1986);
  • per le società soggette a IRES, l’aliquota stabilita dall’art. 77 del T.U.I.R..


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