In materia di opposizione al
precetto va segnalata l’
ordinanza della Cassazione n. 29729/2019. Nella specie, un istituto di credito, per il tramite di atto di precetto, intimava al proprio
debitore il pagamento di una ingente somma di denaro. A fondamento dell’
azione esecutiva veniva posto un
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza. Il debitore proponeva conseguentemente opposizione denunciando vari vizi del
titolo esecutivo, tra cui l’incertezza dell’
Ufficio giudiziario che aveva emesso lo stesso titolo e l’invalidità della
notificazione. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale competente e, successivamente, tale provvedimento veniva impugnato. La Corte d’Appello, tuttavia, si determinava conformemente al giudice di primo grado con rigetto del gravame proposto.
Il debitore proponeva
ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge (artt.
131 e
132 c.p.c.), lamentando la mancata osservanza della forma legale richiesta per il decreto ingiuntivo.
Il motivo è stato prontamente disatteso dalla Corte di legittimità perché inerente, nella specie, a mero
errore materiale, non influente sull’esistenza del titolo esecutivo (si era contestato, già in
primo grado, che il provvedimento monitorio fosse stato sottoscritto da magistrato in servizio che non aveva correttamente indicato il contenuto dell’intestazione e del luogo di emissione del provvedimento).
Con i motivi successivi, inerenti alla violazione e falsa applicazione di legge, si contestava l’invalidità della notificazione del titolo esecutivo, che sarebbe stata eseguita presso un luogo in cui il ricorrente non risiedeva più.
La Corte di Cassazione ha operato una importante premessa, focalizzando l’attenzione sulla questione della radicale inesistenza della notificazione. Sulla base degli insegnamenti delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 14916/2016), l’
inesistenza della
notificazione di un atto si determina non solo nel caso di assoluto difetto materiale dell’atto, ma anche allorquando vi sia “
un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione tentata ma non compiuta ,cioè, in definitiva, omessa”.
Per tornare al caso concreto, sulla base delle precisazioni poc’anzi riportate, gli unici vizi deducibili innanzi al giudice dell’esecuzione sarebbero quelli che determinano la
radicale inesistenza del titolo esecutivo.
I vizi denunciati dal ricorrente, invece, avrebbero potuto configurare solo una ipotesi di
nullità della notificazione e, di conseguenza, giustificare un’opposizione tardiva all’esecuzione
ex art. 650 del c.p.c.. Immediato precipitato logico è che la mancata deduzione, in sede di opposizione, di argomenti ulteriori rispetto a quello della nullità della notificazione, rende quest’ultima
sanata a fronte della presentazione della stessa opposizione.
Ha chiarito, inoltre, la Corte che i rimedi di cui agli artt.
615 e
617 c.p.c. (opposizione a precetto), esperiti nel caso concreto, non sono idonei ai fini della contestazione di vizi afferenti alla notificazione del decreto ingiuntivo, essendo, in questo modo, dedotti innanzi ad un giudice che
non è
funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Supremo Consesso, dunque, dichiarando inammissibile il ricorso, ha precisato il seguente
principio di diritto: “
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante l’opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto - ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.”