La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25431 del 26 ottobre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva impugnato una cartella esattoriale che era stata emessa nei suoi confronti da Equitalia per il mancato pagamento di alcune sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada.
Il giudice di pace aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che la notifica dovesse considerarsi inesistente, per “illeggibilità della relata di notifica”.
Il Giudice di pace, in particolare, aveva precisato che la relata di notifica era illeggibile, non essendo comprensibile né il giorno dell’avvenuta notifica, né il nome del destinatario e del messo notificatore.
Di conseguenza, secondo il giudice, un’eventuale opposizione era “proponibile in qualunque momento, anche oltre i venti giorni previsti dalla legge” e la cartella doveva considerarsi, comunque, inesistente.
Equitalia, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo Equitalia, il giudice di pace, nell’affermare l’illeggibilità della notifica e nel farne discendere la giuridica inesistenza, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 2700 c.c.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione a Equitalia, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che il giudice, una volta rilevata l’illeggibilità della relata di notifica, avrebbe dovuto solamente consentire l’impugnazione della cartella di pagamento a prescindere dal rispetto del termine di venti giorni dalla data di notifica, previsto dalla legge.
Secondo la Cassazione il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza della notifica solo perché illeggibile, dal momento che l’attività di notifica aveva, comunque, raggiunto il suo scopo.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che la pronuncia di inesistenza presupposto il compimento di un’attività “che in nessun modo sia stata portata a compimento non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a conoscenza”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto da Equitalia, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di pace, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.