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Si può opporre in compensazione un credito non ancora liquido?

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Si può opporre in compensazione un credito non ancora liquido?
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione
Il Caso
Il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione della società Alfa avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Beta, a seguito di che la società Alfa intimava precetto di pagamento alla medesima società Beta.
L’intimata proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo tra l’altro la compensazione legale del debito con un credito di minor importo ex altera causa ma omogeneo.
La società Alfa, da parte sua, eccepisce:
a) la cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo la società Beta provveduto al pagamento della somma precettata nelle mani dell’ufficiale giudiziario senza fare esplicita riserva di ripetere l’importo intimato;
b) l’inopponibilità della invocata compensazione in quanto il controcredito per spese giudiziali, originante da sentenza, non era certo per non essere ancora detta sentenza passata in giudicato.
Il Giudice di Pace, dinanzi al quale pendeva il giudizio di opposizione, accolse la stessa, argomentando dal fatto che il credito invocato in compensazione era divenuto liquido ed esigibile a far data dalla pubblicazione della sentenza. Per l’effetto:
1. accertò il residuo credito della società Alfa;
2. dichiarò la nullità del precetto per l’eccedenza;
3. condannò la società Alfa a restituire alla società Beta quanto versato indebitamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Alfa, contestando erronea applicazione dell’art. 1243 c.c. per mancanza del requisito della certezza del credito opposto in compensazione.
Il Tribunale respingeva l’appello, e avverso la relativa sentenza la società Alfa proponeva ricorso per Cassazione, a cui seguiva controricorso della società Beta.
La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, rilevato un contrasto di giurisprudenza in materia (da un lato si sostiene che se il credito opposto in compensazione non è certo, cioè se il titolo giudiziale non è definitivo, non opera la compensazione, e dall’altro che tale circostanza non è di ostacolo alla possibilità di opporre il controcredito in compensazione), rimetteva la relativa questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite.

La decisione
Preliminarmente la Corte di Cassazione affronta il tema degli effetti della scissione societaria su un giudizio in corso, affermando che l’istituto giuridico della scissione, (disciplinato dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, e consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa), si traduce in una fattispecie traslativa che, sul piano processuale, non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 111 cpc, con la conseguenza che il processo prosegue tra le parti originarie.
Fatta questa premessa, le Sezioni Unite si occupano poi di comporre il contrasto sopra prospettato in materia di compensazione giudiziale di crediti, ribadendo consolidati principi di diritto.
Afferma la S.C. che per credito liquido, espressione letterale del primo comma dell’’art. 1243 c.c. propria delle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili, deve intendersi il credito che in base ad un certo titolo sia determinato nel suo ammontare, concetto questo desumibile anche dall’identica espressione usata in altre norme (si vedano art. 1208n. 3 c.c., art. 1282 c.c. e art. 633 cpc).
Nessun riferimento fa invece l’art. 1243 c.c. al requisito della certezza sull’esistenza del credito, requisito che attiene all’esistenza dell’obbligazione e, quindi, al titolo costitutivo del credito.
Al riguardo la giurisprudenza da tempo risalente ha affermato che difetta il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza.
Secondo tale orientamento, dunque, perché possa operare la compensazione legale occorre che il titolo del credito sia incontrovertibile, carattere che può acquisire soltanto allorchè non possa essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione avente ad oggetto non solo la sua esattezza, ma anche la sua esistenza (credito certus nell’an, quid, quale, quantum debeatur).
Pertanto, accanto ad un concetto di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si pone un concetto di liquidità processuale stabilizzata, che non può configurarsi se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (ipotesi in cui la sentenza non sia ancora passata in giudicato).
La locuzione contenuta nel secondo comma dell’art. 1243 c.c. la quale dice “se il debito opposto in compensazione….è di facile e pronta liquidazione” deve interpretarsi, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che solo un pronto e facile accertamento del controcredito può giustificare il ritardo sulla decisione del credito principale certo, liquido ed esigibile, onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione.
Conformemente alla regola sopra posta, la S.C. ha nel corso del tempo affermato i seguenti principi di diritto:
a) la compensazione legale opera di diritto su eccezionedi parte e perché possa avere efficacia estintiva satisfattoria deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi (ossia determinati nella consistenza e ammontare), omogenei ed esigibili;
b) se il controcredito opposto in compensazione non presenta il requisito della liquidità, ma il giudice dinanzi a cui è formulata l’eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità (con giudizio di fatto insindacabile in cassazione), lo stesso giudice può dichiarare la compensazione fino alla parte del controcredito che riconosce esistente e può anche sospendere cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento del controcredito;
c) la provvisorietà dell’accertamento del controcredito in separato giudizio non può provocare l’effetto dell’estinzione del credito principale;
d) compensazione legale e giudiziale si distinguono perché mentre per la prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice e deve risultare di pronta e facile liquidazione;
e) se l’accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad un altro giudice, è questi che deve liquidarlo ed il giudice dinanzi a cui è stata sollevata l’eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ex art. 295 cpc o 397 co. 2° cpc qualora nel giudizio avente ad oggetto il controcredito opposto in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato. In tal caso, infatti, non potendo realizzarsi la condizione prevista dal secondo comma dell’art. 1243 c.c., il giudice deve dicharare l’’insussistenza del presupposti per elidere il credito azionato e rigettare l’eccezione di compensazione;
f) se invece la certezza del controcredito si matura nel corso del giudizio sul credito principale, sia esso anche il giudizio di appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei due crediti
g) l’eccezione di compensazione non può consentire di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse in tutto o in parte l’esito della causa sul credito principale.

Sulla base dei principi sopra esposti la S.C. ha ritenuto di non poter condividere l’orientamento della Terza Sezione civile, espresso con sentenza 23573 del 2013, secondo cui per effetto del combinato disposto degli artt. 34, 35, 40, 295, 337 comma 2° c.p.c. il giudizio sul credito principale dovrebbe in ogni caso essere sospeso in attesa che si definisca il giudizio sul controcredito eccepito in compensazione.
Si ribadisce infatti che, dato per pacifico secondo dottrina e giurisprudenza che i requisiti prescritti dall’art. 1243 comma 1° per la compensazione legale (ossia liquidità, esigibilità e certezza) deveno sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il richiamato art. 35 comma 2° c.p.c. si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo, mentre se esso è contestato, come prevede l’art. 35 c.p.c., allora non è certo e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale e l’eccezione di compensazione va respinta.
Il giudice del credito principale, dunque, può:
a) dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida;
b) sospendere eccezionalmente la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione
c) non può ritardare la decisione sul credito principale fino all’accertamento da parte di egli stesso o di altro giudice dell’esistenza certa di quello opposto in compensazione.
Si osserva infine che quanto sopra sostenuto trova conferma nella decisione n. 4129 del 1956, in cui si affermò che se il convenuto chiede non soltanto il rigetto della domanda dell’attore per compensazione con un suo credito di ammontare superiore, ma anche la condanna dell’attore a pagargli la differenza, ricorre l’ipotesi dell’art. 36 cpc di domanda riconvenzionale che dipende dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione; in tal caso, poiché la compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243 co. 2° c.c. è ammessa solo se sussiste la facile e pronta liquidazione del credito opposto, il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 36 e 112 c.p.c. deve emettere condanna per il credito principale certo e liquido, rigettare l’eccezione di compensazione giudiziale ed iniziare l’istruttoria per il controcredito ove competente, ovvero rimettere la causa su di esso al giudice competente non potendo allo stato il controcredito operare come compensativo.
Quindi il giudice, operata la valutazione insindacabile e discrezionale di non liquidabilità facile e pronta del controcredito e così respinta l’eccezione di compensazione, deve provvedere sulla domanda riconvenzionale di condanna per il controcredito.


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