La riforma, ancora soggetta al necessario iter prima dell'approvazione definitiva, interviene anche sulle modalità con cui le amministrazioni devono informare il cittadino prima di avviare la riscossione coattiva e introduce la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito.
In caso di violazione del Codice della Strada, e di conseguente multa, oggi il trasgressore ha normalmente 60 giorni per pagare la sanzione a partire dalla contestazione o, quando il verbale viene notificato successivamente, dalla sua ricezione. Come è noto, l'automobilista che paga entro i primi cinque giorni può usufruire, ove previsto, della riduzione del 30%. Trascorso questo termine, ma rimanendo entro i 60 giorni, occorre invece versare la somma indicata nel verbale di accertamento della violazione.
Se i 60 giorni trascorrono con mancato versamento o con versamento parziale, l'ammontare dovuto viene rideterminato secondo le vigenti regole del Codice della Strada, in misura pari alla metà del massimo edittale previsto per quella violazione, sottraendo ovviamente quanto sia già stato versato. In pratica, per molte delle trasgressioni più comuni al Codice questo meccanismo determina un raddoppio della multa originaria.
A questo punto può essere avviata la riscossione coattiva: il credito viene affidato all'agente della riscossione e può successivamente essere riscosso attraverso lo strumento della cartella esattoriale. Al debito si aggiungono inoltre i costi connessi alla procedura.
Ed è proprio nella fase della riscossione che interviene la maggiorazione semestrale. Come accennato in apertura, la disciplina vigente prevede un aumento del 10% per ogni semestre trascorso senza pagamento della multa. Vero è che, in passato, il meccanismo non prevedeva un limite complessivo. La legge n. 177/2024 ha però introdotto un tetto: le maggiorazioni non possono complessivamente superare il 60% dell'ammontare sul quale vengono quantificate e stabilite. Perciò la maggiorazione del 10% per ogni semestre, prevista dall'art. 27, comma sesto, della legge n. 689/1981, non è quindi stata eliminata, ma semplicemente sottoposta a questo limite massimo. In breve: tuttora il semplice trascorrere degli anni può comunque far aumentare il debito, ma in modo condizionato.
Gli ultimi aggiornamenti al Codice della Strada eliminerebbero definitivamente gli aumenti semestrali. Infatti, il nuovo testo-base interviene direttamente su questo punto e prevede la cancellazione integrale della maggiorazione di un decimo ogni sei mesi. Se la disposizione sarà confermata, il mancato pagamento non determinerà, quindi, più una crescita automatica del debito legata al trascorrere del tempo. Resterebbe, però, dovuta la somma determinata secondo le regole previste dopo la scadenza dei 60 giorni, oltre alle spese effettivamente connesse alla notifica e alla procedura di riscossione.
In caso di effettiva entrata in vigore, la riforma introdurrebbe poi un'altra novità: la disciplina specifica dell'avviso bonario obbligatorio prima dell'avvio della riscossione. L'organo che ha accertato la violazione dovrebbe comunicare al trasgressore - e agli eventuali altri soggetti obbligati in solido - il dettaglio degli addebiti, l'importo complessivamente dovuto e le somme da versare. L'avviso dovrebbe altresì precisare che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, si procederà con l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione. Non si tratterebbe perciò di una comunicazione facoltativa, tanto che l'omissione dell'avviso, secondo la bozza di riforma, comporterebbe l'inefficacia delle eventuali successive azioni esecutive.
È poi prevista la possibilità di rateizzare il debito scaturito dalla multa, facendone domanda all'amministrazione competente dopo l'avvio della procedura di recupero.
Ribadiamo infine che la riforma non è ancora operativa. Il nuovo testo-base dovrà, infatti, completare l'iter legislativo previsto prima di poter entrare in vigore. Fino ad allora, quindi, resteranno applicabili le regole attualmente vigenti sulle multe non pagate e sulle relative maggiorazioni.