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Bambini in auto con il seggiolino in senso contrario a quello di marcia, è legale? Sfatiamo un altro mito

Bambini in auto con il seggiolino in senso contrario a quello di marcia, è legale? Sfatiamo un altro mito
La legge permette di far viaggiare i bimbi nel seggiolino in senso inverso a quello di marcia?
In relazione al tema della sicurezza nel trasporto dei bambini in auto, ci si domanda spesso se sia o meno possibile far viaggiare i bambini nel seggiolino (o con l’ovetto o la navicella o, più in generale, con i sistemi di ritenuta) nel senso contrario a quello di marcia.

A tal riguardo, bisogna prendere in considerazione due normative europee in materia di omologazione dei sistemi di ritenuta (seggiolini, ovetti, navicelle). Sono due Regolamenti UNECE: il Regolamento 44 (normativa ECE R44) e il Regolamento 129 (normativa ECE R129 o i-Size).

Il Regolamento 44 indica diverse categorie di dispositivi in base al peso del bambino, precisando anche la loro posizione in auto:
  • Gruppo 0: per bambini fino a 10 chili (fino a 9 – 12 mesi circa), occorre usare le navicelle (seggiolini per neonati) e, se omologate, vanno poste sui sedili posteriori in senso trasversale in modo tale da permettere ai bimbi di mantenere una posizione distesa.
  • Gruppo 0+: per i piccoli fino a 13 chili (fino a 15 – 18 mesi circa), bisogna utilizzare gli ovetti (seggiolini con rinforzi per testa e gambe), disponendoli sui sedili posteriori sempre in senso inverso a quello di marcia, con l’airbag obbligatoriamente disattivato.
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 chili (fino a 4 anni circa), si devono usare seggiolini fissati ai sedili con cintura di sicurezza e vanno posizionati sui sedili posteriori, rivolgendoli esclusivamente verso il senso di marcia.
  • Gruppo 2: per minori dai 15 ai 25 chili (fino a 6 anni circa), occorre usare sedute con braccioli e schienali, agganciabili tramite sistema Isofix (un sistema che serve ad ancorare il seggiolino auto al veicolo stesso) e bloccabili con le cinture di sicurezza. In tal caso, vanno posizionati sui sedili anteriori o posteriori verso il senso di marcia.
  • Gruppo 3: per i bambini dai 22 ai 36 chili (fino a 12 anni circa), devono utilizzarsi sedute senza braccioli, ma con rialzi e schienali per permettere al piccolo di usare correttamente le cinture di sicurezza. Anche qui, vanno disposti sui sedili anteriori o posteriori nel senso di marcia.

Inoltre, i bambini, con altezza fino a 150 centimetri, sono obbligati a viaggiare in auto su un seggiolino omologato.

La norma ECE R129 (i-Size) ha introdotto una disciplina più rigorosa per assicurare un migliore fissaggio del seggiolino e una maggiore tutela in caso di incidente.
Con questa normativa, è stato introdotto l’obbligo dello schienale per tutti i seggiolini auto per bambini sotto i 125 cm di altezza, nonché l’obbligo del seggiolino auto rivolto in senso contrario a quello di marcia fino a 15 mesi.

Occorre tenere presente che l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza è un obbligo di legge.

L’art. 172, comma 1 codice della strada stabilisce che i bambini, con altezza inferiore a 1,50 metri, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in conformità alle normative europee (regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o equivalenti direttive comunitarie).

L’art. 172 prevede poi che i bambini non possono essere trasportati su un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile protetto da airbag frontale, salvo che l’airbag non sia stato disattivato.

Ai sensi dell’art. 172 del codice della strada, chi viola la normativa (il conducente o, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore) va incontro a sanzione: una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro. Inoltre, se si commette la stessa violazione nell’arco di due anni, è prevista l’ulteriore sanzione della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.


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