Nell’elenco dei possibili beneficiari, si legge nella circolare INPS n. 67 del 20 maggio scorso, rientrano anche i lavoratori sportivi subordinati. Questi possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a far data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti. Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022.
Oltre al requisito dello stato di disoccupazione, deve essere soddisfatto il requisito contributivo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ciò che rileva, dunque, è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, a prescindere dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui è svolta l’attività lavorativa (cfr. art. 33, comma 5, D.Lgs. 36/2021).
Ma qual è l’identikit del lavoratore sportivo?
Le indicazioni su quali siano le caratteristiche per cui un lavoratore possa essere considerato “lavoratore sportivo” sono contenute nell’arti. 25 del D.Lgs. 36/2021. È lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
I lavoratori sportivi possono accedere anche alla prestazione DIS-COLL?
La DIS-COLL indica l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. Come chiarito dall'INPS, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a far data dal 1° luglio 2023. L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.
Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto, finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione, sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Le modalità per richiedere l'accesso alla prestazione sono le medesime sopra indicate per la NASpI.