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Legge 104, con il congedo straordinario di 2 anni puoi scordarti le vacanze, ma puoi uscire sabato e domenica: Cassazione

Legge 104, con il congedo straordinario di 2 anni puoi scordarti le vacanze, ma puoi uscire sabato e domenica: Cassazione
Per la Cassazione il criterio dell'assistenza al disabile deve essere elastico
Molteplici sono gli strumenti adottati al fine di garantire la piena integrazione e assistenza del disabile; emergono tra tutti il riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992 (art. 33) e il congedo biennale straordinario, previsto dall'art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001. Misura, quest’ultima, volta a favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e ad assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso.
L'indennità ricevuta nell'arco del biennio corrisponde all’ultima retribuzione, fino al limite massimo annuo che viene rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT. Nel 2024, questo limite è pari a 56.586 euro.


Ma nel periodo di fruizione di congedo straordinario cosa si può fare? Come comportarsi riguardo all’uscita di casa? È consentito uscire nel fine settimana?

Al riguardo non c’è una norma precisa, tuttavia è possibile fare riferimento ad alcuni indirizzi espressi a livello ministeriale e giurisprudenziale.
Si richiama l’interpello 6 luglio 2010 n. 30, dove il Ministero del lavoro chiarisce che non è conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.

Tale prassi risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla medesima legge 104, che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla. Infatti l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiedono la presenza del disabile, ma che risultano di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).

Dal canto suo la Corte di Cassazione, sent. 27232/2014, ha affermato che il lavoratore che beneficia del congedo straordinario per assistere il familiare convivente può farsi aiutare da una terza persona (una badante, ad esempio), purché quest’ultima non sostituisca del tutto il lavoratore stesso. In definitiva, è possibile farsi aiutare senza farsi sostituire completamente.

Assicurare un’assistenza sistematica non comporta l’obbligo di assistere il disabile 24 ore su 24: ciò vuol dire che il lavoratore può utilizzare le assenze anche per riposarsi dalla fatica che l’assistenza ad una persona con grave handicap comporta, in quanto la legge non prescrive che il familiare debba rimanere costantemente, in via continuativa, a contatto con la persona da assistere.

Non è dunque illegittimo utilizzare parte dei giorni di permesso per consentire al dipendente di riprendersi dalle ore passate ad assistere il familiare con problemi di salute. A stabilirlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 30676 del 27 novembre 2018, che ha voluto sottolineare, ancora una volta, come il concetto di assistenza non possa essere interpretato in senso restrittivo limitatamente alla sola attività di accudimento, ma in senso elastico.


Concludendo, sembra che si possa tranquillamente uscire sabato e domenica durante il congedo straordinario per dedicare del tempo al ristoro, tuttavia assicurandosi che venga comunque in altro modo prestata assistenza al disabile grave. È possibile farlo affidandosi all’aiuto di un altro parente o anche di una badante.
È sicuramente, invece, esclusa la possibilità di andare in vacanza durante il congedo biennale (si rischia la denuncia per truffa aggravata), mentre è legittimo assentarsi per periodi anche lunghi in caso di giustificati e gravi motivi di salute.


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