La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 52148 del 15 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva impugnato la sentenza con la quale gli era stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento), la pena da lui richiesta, in ordine al reato di “rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti”, di cui all’art. 186 Cod. della Strada.
Secondo il ricorrente, in particolare, la sentenza era ingiusta, in quanto con la medesima era stata disposta anche la sanzione accessoria della “sospensione della patente di guida”, nonostante il reato fosse stato commesso mentre l’imputato si trovava alla guida di una bicicletta, “veicolo per guidare il quale non è previsto il conseguimento di alcuna patente”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di poter dar ragione all’imputato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che, “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale”, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida può essere applicata in relazione a “illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” ma la stessa “non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede”.
In tal senso, infatti, si è espressa la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19413 del 29 marzo 2013.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, poiché, nel caso di specie, l’imputato era, effettivamente, stato sorpreso alla guida di una bicicletta, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida era stata erroneamente applicata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata, “limitatamente alla disposta sospensione della patente”, che veniva eliminata.