Giova ricordare che la sanzione accessoria in oggetto è prevista dall’art. 218 del Codice della Strada e può applicarsi in casi tassativi.
È altrettanto utile ricordare che l’omicidio stradale è disciplinato dall’ art. 589 bis c.p. e che esso è integrato qualora un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Nulla esclude dunque che tale reato, punito con la pena della reclusione da due a sette anni, possa essere integrato anche se l’evento si verifica per colpa di un soggetto alla guida di un velocipede che violi le norme sulla circolazione stradale.
Tuttavia, va sottolineato che la sanzione accessoria della sospensione della patente è applicabile solo laddove l’evento mortale sia cagionato da un soggetto alla guida di un veicolo per la guida del quale la patente sia normativamente imposta.
In caso di sinistro provocato alla guida di una bicicletta, di un monopattino o di altro veicolo per il quale non sia richiesto uno specifico titolo di abilitazione alla guida, pertanto, non è possibile applicare la predetta sanzione.
Tanto è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’imputato avverso la sentenza, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., che lo condannava alla sospensione della patente di guida per due anni per avere commesso omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. alla guida di un velocipede.
Nell’accogliere il ricorso sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, la Corte ha confermato ancora una volta l’orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità sin dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite del 29 marzo 2002.