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Eccesso colposo nella legittima difesa: richiamo della novella del 2019 da parte della Corte di legittimità

Eccesso colposo nella legittima difesa: richiamo della novella del 2019 da parte della Corte di legittimità
Il Giudice di merito dovrà considerare la potenziale non punibilità sulla base dei requisiti del nuovo art. 55 c.p.
Di rilevante interesse appare la sentenza della Cassazione, IV Sezione Penale, n. 28782/2019, in tema di eccesso colposo nella legittima difesa.
In tale circostanza il Supremo Consesso opera una serie di riflessioni circa la novella normativa del 2019, quale disciplina idonea a sancire la non punibilità dell’aggredito. Prima di analizzare il contenuto della pronuncia, si rende opportuno un breve richiamo della vicenda giudiziaria.
Nel caso di specie due vicini di casa avevano un acceso diverbio, che sfociava in uno scontro fisico in cui la persona offesa, nonché aggressore, subiva lesioni al volto. Uno dei “contendenti” era tratto in giudizio, quale responsabile del reato di lesioni colpose, e condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 55 e art. 590 del c.p., avendo agito per eccesso colposo in legittima difesa. Il fatto, come emerso, si era verificato nel recinto dell’immobile di proprietà dell’imputato. La sentenza era appellata dallo stesso. Questa, tuttavia, parzialmente riformata quanto alla pena (multa in luogo della reclusione), era confermata nella sostanza: secondo il Giudice di secondo grado, l’imputato avrebbe opposto una reazione sproporzionata rispetto all’offesa fronteggiata.
Egli, dopo aver subito un morso all’ascella, avrebbe dovuto contestualmente mettere in atto “manovre” interruttive, posizionando la mano aperta sul volto dell’aggressore, oppure stringendo il naso dello stesso in modo energico per impedire la respirazione e provocarne l’apertura della bocca. L’imputato, invece, aveva scelto di attingere il volto dell’aggressore con un forte pugno a mano chiusa. La sentenza di condanna veniva impugnata dall’imputato, il quale deduceva un vizio motivazionale attinente alla non corretta valutazione della reazione difensiva, ovvero della non eccessività di essa, nonché ad un generale “malgoverno della disciplina dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione”.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha fatto notare, in prima battuta, che “[…] ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante”.
I giudici di legittimità convengono con l’imputato circa l’effettivo erroneo ragionamento operato dalla Corte di merito, “disancorato” dal compendio probatorio precedentemente ricostruito, e risultato di un “astratto riferimento a regole esperenziali”.
Varie sono le aporie di ordine logico, atteso che la condotta alternativa e meno lesiva prospettata, in base a cui la chiusura delle narici obbligherebbe fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell’atto di mordere ad aprire la bocca per respirare, non prende in considerazione “la concitazione del momento e l’elevato grado di aggressività palesata” dall’offensore.
La Corte, inoltre, ha messo in evidenza come la fattispecie concreta si assoggetti ad una possibile applicazione delle nuove disposizioni di cui agli artt. 52 e art. 55 del c.p., introdotte dalla L. n. 36 del 2019. Nella fattispecie concreta i fatti si erano verificati nell’ambito del domicilio dell’aggredito, poi tratto in giudizio, rendendosi in astratto compatibili, quantomeno, con il dettato di cui all’art. 55 c.p.
La norma, da ultimo citata, recita: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
Si è al cospetto di una successione di leggi penali nel tempo, con introduzione, nell’ottica del c.d. favor rei, di una lex mitior suscettibile di applicazione retroattiva, ex art. 2 comma 4 c.p.
Alla luce di quanto osservato, in sede di rinvio, spetterà alla Corte di Appello valutare la non punibilità dell’imputato sulla scorta dei suggerimenti offerti dalla Corte di Cassazione.


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