La vicenda, passata recentemente al vaglio della
Corte di Cassazione, prende avvio dall’accusa di
omicidio colposo nei confronti di un uomo che aveva
sparato ad un rapinatore albanese
disarmato, il quale, cercando di introdursi all’interno della sua
abitazione, dove dormivano i tre figli minori, si trovava ancora all’
esterno. L’uomo aveva poi avvolto il
cadavere del ladro in un lenzuolo e lo aveva gettato nel fiume.
La Corte, con
sentenza n. 49883/2019, sottolinea innanzitutto come non possa mai essere considerato esente da
responsabilità penale colui il quale utilizzi un’arma contro una persona quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all’interno del
domicilio, non stia tenendo un comportamento tale da ravvisarvi un
pericolo attuale di offesa alla persona o ai beni e da esigere una preventiva reazione difensiva.
Quando poi il pericolo di offesa si riferisca solo ai
beni e non anche alla persona, si applicherà la
presunzione di proporzionalità nell’utilizzo dell’arma soltanto laddove di fatto
non vi sia stata desistenza da parte del criminale.
La Corte rileva come la
legge 36/2019 abbia profondamente inciso sull’istituto dell’
eccesso colposo, avendo ristretto l’ambito del penalmente rilevante e previsto una causa di esclusione dalla
punibilità per colui che abbia agito per proteggere la propria o altrui incolumità
“in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Oltretutto, trattandosi di una misura penale più favorevole, la norma va applicata
retroattivamente e quindi anche in relazione a fatti avvenuti anteriormente all’
entrata in vigore della legge.
Dunque, secondo la Corte, il requisito del “grave turbamento” introdotto dalla legge dovrebbe assumere un peso particolare nella valutazione dei fatti. La difficile valutazione di questo elemento psicologico è un compito che dovrà essere svolto dai giudici di appello, ai quali la Cassazione rinvia il
giudizio, fornendo una serie di indicazioni.
Secondo la Corte, è necessario che il giudizio si basi su dei parametri oggettivi, pertanto devono essere considerati irrilevanti quegli stati d’animo che hanno origini già esistenti o diverse; allo stesso tempo, i giudici d’appello dovranno valutare se e in che misura, nel caso concreto, la situazione di pericolo era in grado di provocare “un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa”.
I giudici, nella valutazione del caso, dovranno poi basarsi su altri fattori, quali lo
stato di lucidità o freddezza dell’
imputato, sia anteriore che successivo all’evento. Non potrà, invece, in assenza di altri fattori, essere determinante l’elemento “notte” ai fini della considerazione della minorata difesa.