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Legittima difesa ed eccesso colposo

Legittima difesa ed eccesso colposo
Che grado di aggressività deve avere l'"eccesso" per essere considerato "colposo"?

Un diverbio verbale tra due vicini di casa ha condotto ad un contrasto violento tra i due, degenerato in uno scontro fisico. L'imputato, aggredito sia verbalmente che fisicamente dalla persona offesa, ha reagito sferrando un violento pugno sul volto.

Questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28782 del 2 luglio 2019.

Per la risoluzione della controversia, si è imposta l'analisi dell'istituto della legittima difesa e di quello dell'eccesso colposo, entrambi ampiamente noti alla cronaca in virtù delle recenti vicende giudiziarie e politiche.

In generale, secondo quello che costituisce l'orientamento consolidato della giurisprudenza, per configurare l'eccesso colposo nella legittima difesa, disciplinato dall'art. 55 c.p., è necessario accertare l'adeguatezza o meno della reazione difensiva.

Tale idoneità della reazione va analizzata tenuto conto di diversi fattori concomitanti, tra cui l'eccesso dell'uso dei mezzi a disposizione, il contesto spaziale e temporale e le condizioni soggettive dell'aggredito e dell'aggressore.

Una volta compiuta tale analisi, affermano i giudici della Cassazione, è necessario operare una netta distinzione tra:

  • eccesso dovuto ad errore di valutazione;
  • eccesso consapevole e volontario.

Solo nel primo caso, infatti, è astrattamente possibile integrare l'ipotesi di eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p.

Nel caso di specie, in particolare, i giudici di merito avevano affermato che il ricorrente ben avrebbe potuto reagire diversamente all'aggressione della parte offesa, che si è tradotta di fatto nel tentativo di morso ad un braccio, attraverso altre modalità più idonee e meno violente.

Tuttavia, afferma la Cassazione, è necessario tenere in considerazione il particolare stato di concitazione del momento dell'aggressione, che non consentiva all'imputato di valutare attentamente tutte le eventuali alternative meno lesive per la parte offesa, avendo egli l'unico obiettivo di salvarsi dall'aggressione.

I giudici della Cassazione concludono quindi che la “pervicace manovra aggressiva” della parte offesa non avrebbe consentito all'imputato di liberarsi dalla stessa in modo meno gravoso, proprio a causa dello stato di agitazione e turbamento in cui egli veniva a trovarsi.

In altri termini, l'eccesso colposo può essere escluso solo qualora venga oltrepassato, nel momento della reazione, il canone di proporzionalità rispetto all'aggressione, in considerazione dei mezzi adoperati e delle circostanze del caso concreto.

Viceversa, esso si configura, pur avendo carattere volontario, quando costituisce una reazione normale e “obbligata” nel concreto contesto dell'aggressione.


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