La
Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 36143 del 16 agosto 2019, ha accolto un
ricorso contro la condanna per lesioni aggravate, confermata dalla Corte d’
Appello. Il caso di specie traeva origine da una banale lite per motivi di circolazione stradale.
L’
imputato aveva aggredito il conducente di un’autovettura che guidava a velocità elevata, mentre lui e la sua famiglia stavano attraversando la strada.
La lite, iniziata con un diverbio verbale, era poi sfociata in un’aggressione fisica da parte dell'imputato, durante la quale il conducente dell’auto si difendeva servendosi di una mazza da baseball che teneva nel cofano. Da lì a poco, veniva aggredita dal corrissante conducente dell’autovettura la moglie dell’imputato, e questo fatto imprevisto scatenava nello stesso una reazione ancora più violenta.
L’imputato infatti, sopraffatto dalla situazione, si era impossessato della mazza da baseball colpendo ripetutamente l’automobilista, fatto per il quale era stato successivamente rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni aggravate.
La Corte d’Appello, a tal proposito, aveva ritenuto insussistente la scriminante della
legittima difesa. La causa di giustificazione non poteva essere applicata, secondo il tribunale di merito, nei confronti di chi "
abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo alla quale volontariamente si espone".
L’art. 52 c.p. sopracitato, infatti, sancisce espressamente i tassativi requisiti che devono sussistere al fine di concedere l’applicazione della scriminante che comporterebbe l’assoluzione dell’imputato, tra i quali rientra la "necessità" di difendersi.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare la
motivazione della Corte d’Appello, ha confermato la correttezza di tale principio. Tuttavia, la stessa ha affermato che esso non fosse applicabile allo specifico caso di specie.
Il fatto che la moglie, intervenuta nella rissa al solo fine di placare gli animi, sia stata colpita dal conducente, ha scatenato la reazione aggressiva dell’imputato.
Tale fatto dell’aggressione della moglie costituisce, a detta dei giudici, uno “sviluppo imprevedibile della lite”. Nel momento in cui l’imputato aveva accettato lo scontro, infatti, sicuramente non avrebbe potuto immaginare tale esito inatteso della rissa.
Tale ultima circostanza non è stata presa in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale si è limitata a dichiarare l’assenza del requisito della “necessità” per concedere la legittima difesa.
Tuttavia, nel ricondurre la condotta dell’imputato nell’ambito applicativo dell’art. 52 c.p., la Cassazione ha affermato che “in materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, si è precisato che la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta”.