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Disabili, le spese per l’assistenza sono deducibili anche senza personale qualificato: la Cassazione smentisce il Fisco

Disabili, le spese per l’assistenza sono deducibili anche senza personale qualificato: la Cassazione smentisce il Fisco
La Corte di Cassazione ha stabilito che le spese per l'assistenza ai disabili gravi sono deducibili, indipendentemente dalla qualifica del personale impiegato, in quanto il criterio rilevante è la finalità dell'assistenza e non la specializzazione dell’operatore
Con l'ordinanza n. 449/2025, la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, si è pronunciata in materia di deducibilità delle spese per l’assistenza ai disabili. In particolare, il contribuente aveva richiesto il riconoscimento della deducibilità delle spese sostenute per la cura della moglie, affetta da invalidità al 100% e assistita da due collaboratrici domestiche. L’ordinanza offre un’interpretazione dettagliata degli art. 10 del T.U.I.R., co. 1, lett. b) e art. 15 del T.U.I.R., co. 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), fornendo chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle spese sanitarie e di assistenza.

L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che tali spese, essendo state effettuate per collaboratrici domestiche e non per personale non qualificato, rientrassero nell’ambito delle spese sanitarie detraibili (art. 15, co. 1, lettera c) del TUIR) e non in quello delle spese mediche e di assistenza specifica deducibili (art. 10, co. 1, lettera b)), ritenendo deducibili esclusivamente le spese per assistenza erogata da personale dotato di qualifiche specialistiche. In un primo momento, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso una comunicazione preventiva dell’AdE, con cui la stessa aveva rettificato i dati dichiarati dal contribuente, con conseguente drastica riduzione degli oneri deducibili, che erano passati da oltre 36.000 a meno di 5.000 euro, giustificando tale misura con la mancata “qualifica” delle collaboratrici domestiche. Successivamente, il contribuente impugnava la cartella esattoriale: il ricorso veniva accolto in primo e secondo grado.
L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta dalle pronunce delle Commissioni Tributarie, ha adito la Suprema Corte sostenendo la violazione degli artt. 10 e 15 del TUIR. Il punto cruciale della controversia consisteva nell’interpretazione dell’espressione “assistenza specifica”, presente in entrambe le norme e nell’attribuzione del regime fiscale favorevole non in base alla natura specialistica dell’assistenza, bensì in relazione al destinatario della stessa.

La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, precisando che il termine “assistenza specifica” non ha il fine di escludere l’operato di personale non specializzato, ma indica l’attenzione diretta alla tutela della persona bisognosa, come risulta dalla medesima formulazione adottata in entrambe le disposizioni. In questo modo, si chiarisce che l’art. 10, co. 1, lett. b) del TUIR si applica alle spese per l’assistenza di soggetti con grave e permanente invalidità, come definito dall’art. 3 della legge 104, garantendo la piena deducibilità, mentre l’art. 15, co. 1, si riferisce a spese per assistenza destinata a soggetti che, pur non essendo autosufficienti, non rientrano nella definizione di disabilità grave e che pertanto beneficiano di un regime detraibile con limiti.
La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza”.


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