Questo principio è stato affermato dal Tribunale di Messina con l'ordinanza del 27 maggio 2026, laddove ha chiarito che il condominio può essere ritenuto responsabile, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche quando le tubazioni, i pozzetti o altri manufatti da cui origina il danno non risultino formalmente di proprietà condominiale, purché siano funzionalmente inseriti nel sistema comune di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
La controversia è nata a seguito delle gravi infiltrazioni che avevano interessato un appartamento seminterrato. I proprietari lamentavano ripetuti fenomeni di ingresso di acqua piovana proveniente dall'esterno, culminati in un significativo allagamento che aveva danneggiato locali e arredi. Il progressivo aggravarsi della situazione aveva, inoltre, determinato condizioni di insalubrità tali da rendere necessario l'abbandono dell'immobile. Dopo aver inutilmente richiesto l'intervento del condominio, i medesimi si vedevano costretti a rivolgersi al Tribunale per chiedere, in via d'urgenza, l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni.
Il condominio contestava la domanda, sostenendo che le infiltrazioni non provenissero da parti comuni e che alcuni manufatti coinvolti, tra cui una caditoia e parte delle tubazioni, non fossero di proprietà condominiale.
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la persistenza delle infiltrazioni e individuato le relative cause:
- carenze di impermeabilizzazione e difetti di tenuta in corrispondenza del pluviale e delle strutture esterne;
- anomalie nella tubazione destinata al convogliamento delle acque meteoriche;
- deterioramento del pozzetto di raccolta, non più idoneo a garantire il corretto smaltimento delle acque.
Il consulente ha inoltre rilevato la presenza di muffe, elevata umidità e rischio di ulteriori deterioramenti, configurando una situazione di concreta insalubrità degli ambienti.
Sulla base delle risultanze peritali, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo sia il pericolo attuale per la salubrità dell'immobile sia la riconducibilità delle infiltrazioni al sistema comune di smaltimento delle acque.
Particolarmente significativa è l'affermazione secondo cui, ai fini della responsabilità del condominio, non assume rilievo decisivo la titolarità formale dei manufatti coinvolti. Ciò che conta è il criterio della funzionalità: se tubazioni, pozzetti o altri elementi risultano stabilmente collegati al fabbricato e svolgono una funzione essenziale nel sistema comune di deflusso delle acque, essi rientrano nella sfera di custodia del condominio. Di conseguenza, il giudice ha ordinato l'esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U., tra cui il ripristino del pluviale, l'impermeabilizzazione delle strutture interessate, il risanamento delle tubazioni e il recupero del pozzetto di raccolta, ponendo a carico del condominio anche le spese di giudizio e della consulenza tecnica.