Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balcone

Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balcone
Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balcone o dalla propria terrazza, dal momento che questo comportamento, apparentemente innocuo, ci potrebbe costare addirittura la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., che disciplina il “Getto pericoloso di cose”.

Va osservato che, ai sensi di tale disposizione, “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a Euro 206”.

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione penale che, con la sentenza n. 16459 del 11 aprile 2013, ha confermato la pronuncia di merito del Tribunale di Palermo, del 2 dicembre 2011, con la quale era stata condannata alla pena di Euro 120 di ammenda l’imputata, residente nello stesso stabile della persona offesa, ritenuta colpevole di aver “gettato nel piano sottostante ove si trovava l'appartamento di quest'ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina”.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato come, nel caso esaminato, fosse evidente che il giudice era giunto alla conclusione di pronunciare una sentenza di condanna, “a seguito di una esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi, confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente”.
La pronuncia in esame non può non destare qualche perplessità, soprattutto se si considera che in alcuni suoi precedenti, la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di specificare che “i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità”, con la conseguenza che “il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res”, vale a dire, degli oggetti (Cass. pen., sentenza 13 aprile 2010, n. 22032).

In base alla suddetta considerazione, quindi, il Supremo Collegio non aveva ritenuto di dover considerare penalmente rilevante il semplice scuotimento di tappeti o di tovaglie che comporti la caduta di briciole e di polvere sulle finestre o sul terrazzo del condomino sottostante, in considerazione della asserita “impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone” (Cass. pen., sentenza 11 luglio 2012, n. 27625).

A ben vedere, dunque, sembrerebbe difficile poter ammettere che il getto di un mozzicone di sigaretta rechi danno alle persone e non solo alle cose.
Eppure la Suprema Corte sembra aver ritenuto opportuno interpretare estensivamente l’art. 674 c.p., ritenendo che questa condotta provochi, non solo e non tanto, un danno agli oggetti ma una vera e propria molestia nei confronti della condomina residente al piano sottostante del condominio.
E se, come dice la celebre locuzione latina, “errare humanum est” (“sbagliare è umano”), attenzione a continuare a tenere tali comportamenti molesti, perché si rischia di vedersi addebitata anche la c.d. “reiterazione” del reato, vale a dire un’aggravante dovuta al fatto che si è ripetuto più volte un determinato comportamento illegittimo.
In particolare, in tale ipotesi, si andrebbe incontro ad un sensibile aggravio di pena, in virtù dell’applicazione dell’art. 81 c.p., il quale accorda a chi “con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”, nonché a chi “con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”, un aumento “sino al triplo” della pena prevista per la violazione più grave.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.