Il parcheggio del supermercato è un'area privata ma non va necessariamente considerata una sorta di zona franca. D'altronde proprietà privata non significa di certo assenza di regole. Un incidente, una buca che danneggia la vettura, un'ammaccatura provocata da ignoti o l'occupazione di uno spazio riservato non diventano giuridicamente irrilevanti solo perché il terreno non è pubblico. E quando un parcheggio privato è liberamente accessibile a un numero indeterminato di persone - come normalmente avviene per quello di un supermercato o centro commerciale - la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17279/2009) ha riconosciuto l'applicabilità delle regole generali sulla circolazione dei veicoli. In termini pratici, ciò vuol dire che potranno assumere rilievo precedenze, stop, segnaletica, divieti di sosta e altre prescrizioni applicabili. Perciò il cliente che entra nel parcheggio dell'area commerciale sbaglierebbe a pensare che, essendo un'area privata, sia possibile ignorare le disposizioni del Codice della Strada.
Si pensi, per esempio, a un incidente avvenuto all'interno del parcheggio. In caso di collisione tra due veicoli sarà necessario accertare come si è verificato il sinistro, stabilendo chi effettivamente aveva il diritto di precedenza, chi ha ignorato un segnale di stop o chi ha compiuto una manovra azzardata e rischiosa. In particolare, il fatto che lo spazio sia privato non esclude di per sé l'intervento delle forze dell'ordine. Queste ultime possono procedere agli accertamenti, contestare eventuali violazioni e - nei casi previsti - sottoporre i conducenti ai controlli alcolemici.
Anche la stessa dicitura "Parcheggio non custodito" non deve trarre in inganno. Infatti, la presenza di questo cartello non esclude ogni responsabilità del gestore dell'area. Attenzione però a distinguere tra custodia dell'automobile, da una parte, e sicurezza e manutenzione dell'area, dall'altra. Il cartello che indica il parcheggio come non custodito può escludere - in linea generale - una responsabilità per il furto degli oggetti lasciati nell'auto, salvo il caso di un parcheggio a pagamento nel quale sia previsto uno specifico obbligo di custodia. Non può invece liberare il proprietario, o il gestore, dagli obblighi relativi alla sicurezza e alla manutenzione dell'area.
Se l'automobile subisce danni, per esempio, a causa di una buca non segnalata, di un tombino non in buone condizioni o della caduta di una parte della struttura, potrà configurarsi la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che disciplina i danni provocati dalle cose sottoposte a custodia. La responsabilità non scatterà però in modo automatico perché, di volta in volta, occorrerà accertare concretamente il rapporto tra cosa, condizione dell'area, danno ed eventuale caso fortuito. C'è poi un'altra situazione frequente: l'auto danneggiata da ignoti. Se al ritorno dalla spesa si trovano ammaccature o graffi - e si sospetta che l'episodio sia stato ripreso dalle telecamere - è importante agire con celerità. L'art. 5 del GDPR, attraverso il principio di limitazione della conservazione, stabilisce infatti che i dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario rispetto alle finalità della videosorveglianza. Peraltro per gli esercizi commerciali può trattarsi di pochi giorni e, secondo il Garante Privacy, una conservazione superiore alle 72 ore imporrebbe una specifica giustificazione.
La tutela della privacy non impedisce che le registrazioni possano essere utilizzate come prova. Il cittadino non ha necessariamente diritto a visionare liberamente tutte le immagini, soprattutto quando vi compaiono altre persone. Tuttavia, può chiedere tempestivamente che vengano conservate quelle relative all'episodio e può rivolgersi alle autorità competenti. È, quindi, preferibile fotografare subito il danno, annotare data e orario, individuare le telecamere presenti, informare la direzione e chiedere formalmente la conservazione delle registrazioni, valutando anche la denuncia alle autorità quando il responsabile sia ignoto. Se le immagini sono necessarie per un'indagine, la loro conservazione potrà essere prolungata per consentirne l'acquisizione da parte degli organi competenti, come chiarito dal Garante Privacy in alcune FAQ pubblicate nel suo sito ufficiale nel dicembre 2020.
Per quanto riguarda il delicato tema dei posti per disabili, il parcheggio privato non autorizza a occuparli. L'art. 158 del Codice della strada vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità. Per i veicoli diversi da ciclomotori e motocicli a due ruote, la sanzione dal comma 4-bis dell'appena citato articolo va da 330 a 990 euro con decurtazione di sei punti dalla patente. La proprietà privata del parcheggio del supermercato non determina la libera occupazione degli stalli riservati, quando ricorrono i presupposti per l'applicazione delle norme sulla circolazione. Infine, deve fare attenzione anche l'automobilista che parcheggia senza esporre l'apposito CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Si espone, infatti, al rischio di una gravosa sanzione pecuniaria fino a 600 euro con la decurtazione di quattro punti dalla patente. La rimozione forzata del veicolo sarà a sue spese.
Si pensi, per esempio, a un incidente avvenuto all'interno del parcheggio. In caso di collisione tra due veicoli sarà necessario accertare come si è verificato il sinistro, stabilendo chi effettivamente aveva il diritto di precedenza, chi ha ignorato un segnale di stop o chi ha compiuto una manovra azzardata e rischiosa. In particolare, il fatto che lo spazio sia privato non esclude di per sé l'intervento delle forze dell'ordine. Queste ultime possono procedere agli accertamenti, contestare eventuali violazioni e - nei casi previsti - sottoporre i conducenti ai controlli alcolemici.
Anche la stessa dicitura "Parcheggio non custodito" non deve trarre in inganno. Infatti, la presenza di questo cartello non esclude ogni responsabilità del gestore dell'area. Attenzione però a distinguere tra custodia dell'automobile, da una parte, e sicurezza e manutenzione dell'area, dall'altra. Il cartello che indica il parcheggio come non custodito può escludere - in linea generale - una responsabilità per il furto degli oggetti lasciati nell'auto, salvo il caso di un parcheggio a pagamento nel quale sia previsto uno specifico obbligo di custodia. Non può invece liberare il proprietario, o il gestore, dagli obblighi relativi alla sicurezza e alla manutenzione dell'area.
Se l'automobile subisce danni, per esempio, a causa di una buca non segnalata, di un tombino non in buone condizioni o della caduta di una parte della struttura, potrà configurarsi la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che disciplina i danni provocati dalle cose sottoposte a custodia. La responsabilità non scatterà però in modo automatico perché, di volta in volta, occorrerà accertare concretamente il rapporto tra cosa, condizione dell'area, danno ed eventuale caso fortuito. C'è poi un'altra situazione frequente: l'auto danneggiata da ignoti. Se al ritorno dalla spesa si trovano ammaccature o graffi - e si sospetta che l'episodio sia stato ripreso dalle telecamere - è importante agire con celerità. L'art. 5 del GDPR, attraverso il principio di limitazione della conservazione, stabilisce infatti che i dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario rispetto alle finalità della videosorveglianza. Peraltro per gli esercizi commerciali può trattarsi di pochi giorni e, secondo il Garante Privacy, una conservazione superiore alle 72 ore imporrebbe una specifica giustificazione.
La tutela della privacy non impedisce che le registrazioni possano essere utilizzate come prova. Il cittadino non ha necessariamente diritto a visionare liberamente tutte le immagini, soprattutto quando vi compaiono altre persone. Tuttavia, può chiedere tempestivamente che vengano conservate quelle relative all'episodio e può rivolgersi alle autorità competenti. È, quindi, preferibile fotografare subito il danno, annotare data e orario, individuare le telecamere presenti, informare la direzione e chiedere formalmente la conservazione delle registrazioni, valutando anche la denuncia alle autorità quando il responsabile sia ignoto. Se le immagini sono necessarie per un'indagine, la loro conservazione potrà essere prolungata per consentirne l'acquisizione da parte degli organi competenti, come chiarito dal Garante Privacy in alcune FAQ pubblicate nel suo sito ufficiale nel dicembre 2020.
Per quanto riguarda il delicato tema dei posti per disabili, il parcheggio privato non autorizza a occuparli. L'art. 158 del Codice della strada vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità. Per i veicoli diversi da ciclomotori e motocicli a due ruote, la sanzione dal comma 4-bis dell'appena citato articolo va da 330 a 990 euro con decurtazione di sei punti dalla patente. La proprietà privata del parcheggio del supermercato non determina la libera occupazione degli stalli riservati, quando ricorrono i presupposti per l'applicazione delle norme sulla circolazione. Infine, deve fare attenzione anche l'automobilista che parcheggia senza esporre l'apposito CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Si espone, infatti, al rischio di una gravosa sanzione pecuniaria fino a 600 euro con la decurtazione di quattro punti dalla patente. La rimozione forzata del veicolo sarà a sue spese.