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Avvocato, ora rischi fino a otto mesi di sospensione se non paghi la segretaria o i fornitori dello studio: nuova ordinanza

Avvocato, ora rischi fino a otto mesi di sospensione se non paghi la segretaria o i fornitori dello studio: nuova ordinanza
Dipendente senza stipendio per 21 mesi, accordi non rispettati e bonifici mai accreditati: ecco come e perché la Suprema Corte ha confermato la sospensione dall'esercizio della professione di avvocato
Lasciare una dipendente senza stipendio per quasi due anni, sottoscrivere ripetuti accordi per pagare il debito - ma senza rispettarli - e inviare perfino ricevute bancarie attestanti bonifici che, in realtà, non risultavano mai accreditati sul conto della lavoratrice. È questa, in sintesi, la vicenda che ha portato alla sospensione per otto mesi dall'esercizio della professione di un avvocato, sanzione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna e ribadita dal Cnf con sentenza n. 372 del 2025. Ora il provvedimento è definitivamente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Con l'ordinanza n. 24805 del 2026, infatti, i giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso del legale, confermando le conclusioni raggiunte dagli organi della giustizia disciplinare forense. Un successivo pagamento, peraltro soltanto parziale, non è stato ritenuto sufficiente a cancellare la gravità della condotta né a imporre una riduzione della sanzione.

La vicenda concreta riguardava il rapporto lavorativo tra l'avvocato e una segretaria dello studio. Secondo quanto emerso nel procedimento disciplinare, la donna non aveva ricevuto lo stipendio per quasi due anni, ossia dal dicembre 2017 fino alle proprie dimissioni nel giorno 2 settembre 2019. In totale, quindi, la mancata corresponsione della retribuzione aveva riguardato 21 mensilità consecutive.

Il professionista era subentrato nella gestione dello studio e del rapporto lavorativo dopo la precedente gestione del padre. Tuttavia, come chiarito successivamente dagli Ermellini, la responsabilità disciplinare contestata non riguardava semplicemente un debito maturato in passato o un comportamento imputabile a un'altra persona. Il punto chiave era rappresentato dalle condotte personalmente poste in essere dall'uomo dopo il suo subentro nella gestione del rapporto.

Nel tempo erano stati raggiunti diversi accordi per la rateizzazione del debito accumulato, allo scopo di consentire alla lavoratrice di recuperare le somme dovute. Come risulta agli atti, tra questi figuravano una scrittura privata sottoscritta nel dicembre 2018, un verbale di conciliazione davanti all'Ispettorato del lavoro nel luglio 2019 e un ulteriore accordo raggiunto nel giugno 2023 presso il locale Ordine degli avvocati.

Secondo quanto accertato nel procedimento disciplinare, però, tali accordi non erano stati mai rispettati. La situazione era aggravata, inoltre, da un ulteriore comportamento contestato al professionista: oltre al mancato rispetto di un ordine giudiziale relativo alla trattenuta del quinto dello stipendio, l'invio alla lavoratrice di contabili bancarie relative a bonifici che, in realtà, non risultavano essere stati accreditati sul suo conto.

Alla luce di questa situazione, il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna aveva inflitto la menzionata sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. Per stabilire gli otto mesi di stop, gli organi disciplinari avevano considerato una pluralità di elementi convergenti:
  • la lunga durata della mancata corresponsione degli stipendi;
  • la reiterazione degli inadempimenti;
  • il mancato rispetto degli accordi sottoscritti;
  • la particolare gravità complessiva dei comportamenti;
  • la natura dolosa della condotta;
  • il pregiudizio arrecato alla lavoratrice e il danno provocato all'immagine e al decoro della professione forense;
  • la presenza di precedenti disciplinari.
Come accennato sopra, anche il ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 372/2025 del Cnf si è rivelato infruttuoso. Uno degli argomenti utilizzati dalla difesa del professionista riguardava le iniziative adottate successivamente per estinguere almeno in parte il debito. L'avvocato sosteneva di aver posto in essere condotte dirette al pagamento delle somme dovute. Ma la Corte ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a modificare il giudizio disciplinare.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che - per giungere al siffatto pronunciamento - il Cnf aveva valutato non un singolo episodio isolato, ma una condotta complessiva e protratta nel tempo. Ecco perché un pagamento successivo, e pur parziale, non può cancellare la materialità dei fatti già commessi, né eliminare la loro offensività a livello deontologico. Inoltre, per gli Ermellini, il semplice fatto di avere effettuato successivamente alcuni pagamenti non può essere considerato, da solo, un elemento necessariamente decisivo per ottenere una riduzione della durata della sospensione.

Un'altra difesa avanzata dal professionista riguardava l'origine del debito. L'avvocato sostanzialmente sosteneva che la situazione economica fosse riconducibile allo studio professionale e alla precedente gestione paterna. Ma anche questa argomentazione è stata bocciata. La Cassazione ha chiarito che non era stata attribuita al professionista una responsabilità disciplinare per il comportamento di un'altra persona. Bensì la sua responsabilità insorgeva per le protratte condotte personali: l'uomo aveva riconosciuto il debito, aveva sottoscritto gli accordi per il pagamento e la rateizzazione delle somme dovute, ma era poi volutamente rimasto inadempiente. Questa linea di condotta è stata appunto ritenuta lesiva sia dell'affidamento dei terzi, che dell'immagine della professione forense.

Il legale contestava altresì l'entità della sanzione, ma la Suprema Corte ha ricordato che la sospensione di otto mesi rientra pienamente nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'art. 52 della legge n. 247/2012, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede la sospensione dall'esercizio della professione da due mesi fino a cinque anni. Inoltre, ai sensi del Codice deontologico forense, spetta agli organi disciplinari - nello scrupoloso rispetto delle procedure previste dalle norme - individuare la sanzione più adeguata e proporzionata alla violazione deontologica, valutando il comportamento complessivo dell'incolpato.

Il controllo della Cassazione, in sede di legittimità, non può comportare quindi una nuova e completa valutazione dell'opportunità della sanzione. La scelta compiuta dagli organi disciplinari potrà essere censurata soltanto entro determinati limiti, in particolare quando risulti irragionevole o estranea ai criteri stabiliti dalla legge.

Nel caso esaminato, la sospensione di otto mesi è stata ritenuta proporzionata alla gravità e alla reiterazione dei comportamenti. Secondo le Sezioni Unite, la decisione di confermare questo lungo stop rientra nella cornice stabilita dalle norme vigenti e non supera i limiti della ragionevolezza, tenuto conto anche della reiterazione dei comportamenti.

Perciò la lezione generale della Cassazione è che, in un procedimento disciplinare forense, ha sempre rilievo la valutazione complessiva della condotta del professionista. Come in questa vicenda, il pagamento parziale effettuato successivamente non basta, da solo, a ridimensionare una serie di comportamenti gravi e protratti nel tempo, né a giustificare automaticamente una riduzione della sanzione disciplinare.


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