Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Assegno di invaliditā, ora puoi ottenerlo senza visita medica se ti era stato negato o sospeso: nuovo messaggio INPS

Assegno di invaliditā, ora puoi ottenerlo senza visita medica se ti era stato negato o sospeso: nuovo messaggio INPS
Il messaggio Inps 1791/2026 ribadisce un principio di semplificazione: se la prestazione di invalidità è stata respinta, revocata o sospesa per motivi economici, non serve ripetere la visita medica. È sufficiente dimostrare il ritorno dei requisiti socio-economici
Che cosa succede quando una prestazione economica legata all'invalidità civile, cecità civile o sordità viene respinta, revocata oppure sospesa per motivi economici o amministrativi, e in seguito il cittadino torna ad avere i requisiti? A chiarirlo è il messaggio Inps 1791/2026, che interviene su aspetti pratici spesso fonte di dubbi per i cittadini e punta a rendere più chiaro e uniforme il trattamento delle prestazioni di invalidità civile.

L'ente previdenziale chiarisce le modalità per ottenere il ripristino della prestazione, distinguendo con precisione le diverse situazioni e soprattutto ribadendo un principio fondamentale: in tali circostanze, non è necessario ripetere l'accertamento sanitario.

Alla base del sistema c'è una separazione netta tra due momenti. Da un lato abbiamo l'accertamento sanitario che - come è noto - stabilisce la condizione di disabilità (invalidità, cecità o sordità), mentre dall'altro abbiamo la fase concessoria in cui sono verificati i requisiti amministrativi e socio-economici per l'erogazione della prestazione economica. Ebbene, in termini pratici, questa distinzione significa che una persona può essere riconosciuta invalida ma non ricevere il beneficio economico se non rientra nei limiti reddituali, o in altri requisiti di legge.

Se una domanda di prestazione economica viene respinta per mancanza dei requisiti socio-economici, ma successivamente la situazione del cittadino cambia (ad es. il reddito si riduce o si rientra nei limiti previsti), Inps spiega che è possibile chiedere il ripristino della prestazione economica. Per farlo, è necessario utilizzare il modello "AP93" reperibile nella sezione "Moduli" sul sito ufficiale Inps.

Come espressamente indica il messaggio Inps, in attesa della telematizzazione della domanda di ripristino, tale modulo - debitamente compilato e firmato - andrà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Struttura territorialmente competente dell'ente previdenziale, insieme al modulo "AP70" - anch'esso reperibile nella citata sezione "Moduli". Andrà altresì allegato il verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell'interessato, qualora rilasciato da ente diverso da Inps (ante primo gennaio 2010).

Se i requisiti risultano soddisfatti, la prestazione - come detto senza alcuna nuova visita medica - sarà riconosciuta con decorrenza dal mese successivo alla domanda di ripristino.

In caso di prestazione revocata, invece, la situazione è diversa. Sono le situazioni in cui inizialmente il beneficio era stato riconosciuto, ma poi è stato sospeso definitivamente per perdita dei requisiti. Nel messaggio 1791/2026 Inps cita il caso del disabile che si sia trasferito all'estero per più di dodici mesi o che abbia goduto temporaneamente di un altro trattamento pensionistico incompatibile. Ebbene, se in seguito il cittadino torna in possesso dei requisiti socio-economici, potrà chiedere il ripristino della prestazione senza bisogno di riattivare un procedimento sanitario. Per farlo dovrà usare la stessa procedura vista sopra per il caso della domanda respinta. Anche qui la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda.

Il terzo caso è quello più "dinamico". La sospensione della prestazione è una situazione temporanea, che - come ricorda Inps - può verificarsi ad esempio durante un ricovero ospedaliero prolungato oppure quando si percepiscono redditi una tantum, che superano temporaneamente le soglie previste.

Sono circostanze in cui il diritto alla prestazione di invalidità civile, cecità o sordità, non viene perso, ma resta "congelato". L'istituto spiega la procedura qui è più semplice e moderna. In particolare, è possibile presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali e non non si utilizza necessariamente il sistema AP93 come nei casi visti sopra.

Inoltre, a differenza di revoca e rigetto, la prestazione può essere ripristinata e decorre anche dal mese in cui tornano i requisiti socio-economici, quindi con effetti potenzialmente più favorevoli al cittadino.

Ricapitolando, la domanda di ripristino o ricostituzione non riattiva tutto l'iter sanitario. Questo significa che - in linea generale - il cittadino non dovrà mai affrontare una nuova visita medica, né una nuova valutazione dell'invalidità.

Attenzione però, qualora l'accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale dovrà essere oggetto di valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML). Quest'ultimo potrà intraprendere, in specifiche circostanze, un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata.

Infine, il messaggio Inps ribadisce gli effetti della riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024), che conferisce all'ente previdenziale il ruolo di ente unico accertatore della "valutazione di base" nelle aree in sperimentazione. In questo nuovo assetto, il verbale sanitario assume una validità tendenzialmente illimitata e la revisione della disabilità diventa un'ipotesi eccezionale, non ordinaria. In prospettiva, a regime dal 2027, ciò comporta maggiore stabilità del riconoscimento sanitario e una riduzione di procedure ripetitive e burocratiche.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.