Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Agenzia delle Entrate, adesso i controlli fiscali sono validi anche con prove acquisite irregolarmente: novitą Cassazione

Fisco - -
Agenzia delle Entrate, adesso i controlli fiscali sono validi anche con prove acquisite irregolarmente: novitą Cassazione
La mancata osservanza delle prescrizioni processuali penali, sebbene rilevante ai fini dell’utilizzabilità in sede penale, non incide invece sull’utilizzabilità in sede tributaria degli elementi raccolti. Analizziamo più nel dettaglio la nuova sentenza della Cassazione
Gli accertamenti tributari rappresentano l'insieme delle attività svolte dall'Amministrazione finanziaria, principalmente attraverso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Queste attività comprendono accessi, ispezioni e verifiche fiscali, strumenti fondamentali per prevenire, individuare e reprimere eventuali violazioni delle normative tributarie.

La Guardia di Finanza, in qualità di organo di polizia economico-finanziaria, svolge un ruolo cruciale in queste attività. Essa ha il compito di inibire le violazioni delle normative fiscali e tributarie, valutando la capacità contributiva del soggetto verificato e raccogliendo elementi per determinare le basi imponibili.
Al termine delle operazioni di verifica, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), documento che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni riscontrate e le osservazioni del contribuente. Questo verbale costituisce la base per eventuali successivi atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

È importante sottolineare che tali attività devono essere condotte nel rispetto dei diritti del contribuente, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente e garantendo la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa.

E, sul punto, la Cassazione, con la sentenza n. 8452 del 31 marzo 2025, ha affermato che non ogni irregolarità nella modalità di acquisizione degli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in assenza di una specifica disposizione normativa che la preveda. Fanno eccezione, naturalmente, i casi in cui vengano in rilievo diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.
La Corte ha chiarito che, nell’ordinamento tributario, non è rinvenibile un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite in modo illegittimo. Tale principio, infatti, è stato introdotto esclusivamente nel nuovo codice di procedura penale – all’art. 191 c.p.p. – e trova applicazione unicamente nell’ambito del procedimento penale.

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 20358/2020, ove ha ribadito la necessità di mantenere una netta distinzione tra il processo penale e quello tributario. Questo principio, oltre a essere sancito dalle normative sui reati tributari (art. 20 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), trova fondamento anche nelle disposizioni generali degli artt. 2 e 654 c.p.p. nonché nell’art. 220 disp. att. c.p.p., il quale prevede l’obbligo di rispettare le norme del codice di procedura penale solo nell’ipotesi in cui, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr. Cass. nn. 22984, 22985, 22986 del 2010; Cass. n. 13121/2012; Cass. n. 8605/2015).

È, pertanto, consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, ad eccezione dei casi in cui vengano in rilievo diritti fondamentali di rango costituzionale" (Cass. n. 24923/2011, Cass. n. 31779/2019, Cass. n. 8459/2020, anche con riferimento al giudizio civile).
In assenza di una disposizione analoga a quella dell’art. 191 c.p.p., l’ordinamento tributario consente, in linea generale, l’utilizzazione degli elementi acquisiti in modo irrituale, purché siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 33 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63.

Si è, inoltre. precisato che l’attività della Guardia di Finanza, svolta - in cooperazione con gli uffici finanziari - nell’ambito delle ispezioni, verifiche e acquisizioni di notizie, ha natura amministrativa. Conseguentemente, non trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 24 Cost. relative all’inviolabilità del diritto di difesa, le quali saranno invece garantite nell’eventuale fase contenziosa successiva. Diverso è il caso delle attività svolte dalla Guardia di Finanza in qualità di polizia giudiziaria, volte all’accertamento di reati, che sono soggette al rispetto delle garanzie del codice di procedura penale.


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.