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Vietata la Cannabis light, CBD illegale: per il Ministero della Salute inserito tra le sostanze stupefacenti

Vietata la Cannabis light, CBD illegale: per il Ministero della Salute inserito tra le sostanze stupefacenti
Decreto del Ministero della Salute include il Cbd tra le sostanze stupefacenti ed illegali. Fumare erba light in Italia è legale? Vediamo cosa dice la legge a riguardo
A partire dal 22 settembre 2023 i prodotti da ingerire a base di cannabidiolo, che fino ad ora potevano essere venduti anche da grow shop, erboristerie e tabaccherie, non si potranno più acquistare se non in farmacia e dietro presentazione di ricetta medica. Il 21 agosto scorso il Ministro della Salute Schillaci ha firmato un decreto che considera la cannabis light paragonabile ad una sostanza stupefacente al pari di quelle contenute all’interno della sezione B del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti). Si tratta di una “dichiarazione sorprendente dal momento che il cbd non ha effetto stupefacente come aveva concluso già pochi mesi prima del decreto una Commissione di esperti dell’organizzazione mondiale della Sanità e come aveva ribadito una sentenza della Corte Europea del novembre 2020”, ha sottolineato Federcanapa. La decisione del ministero, conclude Federcanapa, è tanto più illogica in quanto non potrà impedire la libera circolazione in Italia di alimenti e cosmetici al Cbd prodotti legalmente in altri Paesi europei ed è destinata a danneggiare unicamente i produttori nazionali.

Cosa si intende per cannabis light?
Per cannabis light si intende la varietà della Cannabis Sativa con concentrazione di thc inferiori allo 0,6%. Il commercio e la produzione di tale varietà sono stati legalizzati in Italia dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242. Più in particolare, tale legge ha ammesso la coltivazione e la lavorazione della cannabis light quando diretta alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati per le industrie di diversi settori.

Fumare erba light è legale?
La legge del 2016 non lo chiarisce. Essa infatti non affronta la questione della liceità o meno del commercio delle infiorescenze (marijuana) e delle resine (hashish) ad uso ricreativo.
Stando alla sentenza n. 30475 del 30/05/2019 della Cassazione si dovrebbe dire che fumare cannabis light priva di capacità drogante costituisce una condotta legale, non punibile nemmeno in via amministrativa. Le Sezioni Unite hanno così tuonato: “la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio resina, sono condotte che integrano il reato di cui al d.P.R. n. 309/1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di thc inferiore ai valori indicati dalla l. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.
Se ne ricava che la commercializzazione al pubblico di derivati della cannabis quali inflorescenze (marijuana) e resina (hashish) non costituisce reato quando si dimostrino essere prive di efficacia drogante e abbiano un contenuto di thc inferiore allo 0,6%.
Essendone, a queste condizioni, ammessa la vendita, se ne dovrebbe dedurre che il consumo di erba light da parte dell’acquirente è legale, non punibile neppure ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

A seguito del decreto del Ministero della Salute del 21 agosto scorso, tuttavia, le infiorescenze della cannabis leggera rischiano il divieto, con la conseguenza che, oltre ai prodotti ingeribili a base di cannabidiolo, presto anche la cannabis light da fumare potrebbe essere vietata. E dovremo fare di tutta l'erba un fascio.


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