Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Sul trasferimento a titolo gratuito di denaro tramite istituto di credito

Sul trasferimento a titolo gratuito di denaro tramite istituto di credito
E’ consentito donare somme di denaro o titoli di credito con il solo ordine impartito alla propria banca o serve in ogni caso il notaio?


Succede abbastanza frequentemente di trovarsi nella condizione di dover far fronte ad impegni economici assunti da parenti o amici che gli stessi, per le più svariate ragioni, non sono in grado di onorare. Capita pertanto di trasferire loro, dal proprio conto corrente, anche consistenti somme di denaro.
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, Sezione unite civili, sentenza n. 18725 del 27.07.2017, ciò non è possibile, o meglio, è possibile ma a certe condizioni.

La Suprema Corte argomenta dalla principale distinzione che occorre fare tra donazione diretta e donazione indiretta.
La prima è quella disciplinata dall’art. 769 del c.c. e va identificata in qualunque atto con il quale, per puro spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Per tale ipotesi di donazione, che viene definita tipica, il legislatore prescrive all’art. 782 del c.c. l’obbligo, sotto pena di nullità, del rispetto della forma solenne, ossia la necessità che venga fatta risultare da un atto pubblico alla presenza di due testimoni (quest’ultima prescrizione è imposta per la verità dall’art. 48 della legge notarile), rispondendo ciò a finalità preventive a tutela del donante stesso (evitargli scelte affrettate e poco ponderate), ritenendosi che l’atto notarile possa indurlo a meglio riflettere sulle conseguenze economiche della donazione.

Diversa, invece, è la situazione nel caso delle donazioni indirette o c.d. atti di liberalità non donativi (previsti dall’art. 809 del c.c.), in cui si assiste all’utilizzazione di un negozio con causa tipica come mezzo per conseguire un risultato pratico da tale causa divergente.
Il caso classico e più ricorrente è quello della donazione indiretta di immobile, in cui il denaro viene corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene, il che può avvenire o mediante versamento diretto dell’importo all’alienante o destinando espressamente la somma donata al trasferimento immobiliare.
Sarà invece da qualificare come donazione diretta, in assenza di specifico obbligo di destinazione, la mera elargizione al figlio, che vuole acquistare un immobile, di una somma di denaro portata da uno o più assegni circolari (così Cass. 6 novembre 2008 n. 26746), così come è stata ravvisata una donazione diretta (pur se utilizzandosi uno schema negoziale diverso) nel caso del genitore che decida di accollarsi le rate del mutuo che il figlio ha contratto con la banca, in quanto la liberalità non è un vero e proprio effetto indiretto, ma la causa stessa del negozio di accollo (così Cass. 30.03.2006 n. 7507).

Nel caso di specie relativo alla pronuncia in esame, l’oggetto della donazione è consistito nel trasferimento di strumenti finanziari dal conto deposito titoli intestato al beneficiante disponente a quello intestato al beneficiario, trasferimento eseguito mediante un ordine di bonifico impartito da parte del disponente alla propria banca.

Si fa preliminarmente rilevare che, in circostanze come questa, la Banca non può rifiutarsi di eseguire l’ordine richiesto in virtù del rapporto contrattuale che la vincola al disponente; da ciò ne consegue che, non potendo avere l’operazione bancaria altra finalità se non quella di porre in esecuzione un atto negoziale ad essa esterno (atto intercorrente tra beneficiante e beneficiario), solo quest’ultimo sarà in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio ad un altro, ed in quanto tale dovrà rivestire la forma richiesta per la donazione tipica (si realizza un passaggio immediato e per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro).


Ma la Suprema Corte, al fine probabilmente di delineare in maniera ancora più concreta la differenza fra i due diversi tipi di donazione, si preoccupa di effettuare una ricognizione preliminare di altre ipotesi di donazione indiretta, individuando in particolare le seguenti:
  1. la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunta, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora tale somma risulti essere appartenuta, all’atto della cointestazione, ad uno solo dei cointestatari (l’altro cointestatario ne riceve un arricchimento senza corrispettivo);
  2. la cointestazione di buoni postali fruttiferi effettuata da un genitore per ripartire anticipatamente le proprie sostanze tra i figli (il negozio indiretto in questo caso si individua nel contratto concluso con il terzo depositario, ossia l’ente postale);
  3. la vendita di un immobile per un prezzo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero ad un prezzo eccessivamente alto, traducendosi ciò in un beneficio rispettivamente per l’acquirente o per il venditore.
In casi come questi, dunque, in cui l’arricchimento si ricollega comunque ad un negozio giuridico posto in essere tra le parti, pur se con causa diversa da quella donativa, non ci si porrà alcun problema di rispetto della forma dell’atto pubblico.

Infine, per concludere, si ritiene possa esser utile fare un’altra considerazione: la qualificazione come donazione tipica di una forma di trasferimento quale quella presa in esame dalla S.C., ha sollevato dubbi non solo sotto un profilo civilistico, ma anche fiscale.
Infatti, da una parte si sostiene che, qualora la causale del bonifico bancario o del trasferimento titoli in favore di un terzo sia una donazione, quel trasferimento, ricorrendone i presupposti di legge, sarà assoggettato al versamento dell’imposta sulle donazioni, e ciò anche se non viene rispettata la forma dell’atto pubblico notarile. Si afferma, in sostanza, che sebbene sotto il profilo degli effetti civilistici la donazione sia da considerare nulla, nei confronti del fisco l’atto mantiene pur sempre la sua validità.

Secondo altra tesi, invece, se la donazione è nulla per mancanza di forma, non si può per certo pretendere l’applicazione dell’imposta di donazione per manifesto difetto di capacità contributiva del donatario. E non può in contrario invocarsi l’applicazione dell’art. 38 Testo unico imposta di registro (DPR 131/1986), il quale dispone che la nullità o l’annullabilità di un atto non dispensa comunque dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo il diritto alla restituzione, per la parte eccedente la misura fissa, in seguito all’accertata nullità. Infatti, tale ultima norma presuppone in ogni caso la sussistenza di un “atto”, ciò che mancherebbe nel caso di specie o in qualunque ipotesi di trasferimento di denaro mediante semplice bonifico bancario, "atto" della banca e non del disponente.

Una regola, comunque, rimane certa e per essa non possono porsi dubbi interpretativi: se la donazione è di “modico valore” (art. 783 del c.c.), cioè si tratta di pochi soldi, la somma può essere tranquillamente trasferita per mezzo di un semplice bonifico (se pari o superiore a 3000 euro) ovvero brevi manu (consegna diretta) se di importo inferiore.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.