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Successione, rischi di ereditare la casa senza mobili, quadri e gioielli che ci sono dentro: ecco cosa devi controllare

Successione, rischi di ereditare la casa senza mobili, quadri e gioielli che ci sono dentro: ecco cosa devi controllare
Quando si parla di eredità, il pensiero corre immediatamente alla casa: l'immobile rappresenta spesso il bene di maggiore valore economico e, allo stesso tempo, quello maggiormente carico di significati affettivi. Ma cosa accade a tutto ciò che si trova all'interno della casa? I mobili, i quadri, i libri, i gioielli e gli oggetti personali del defunto seguono necessariamente la stessa sorte dell'immobile?
La risposta, dal punto di vista giuridico, non è così scontata.
Il primo punto da chiarire è che, giuridicamente, la proprietà dell'immobile e la proprietà dei beni mobili presenti al suo interno sono concetti distinti.
Con l'apertura della successione, determinata dalla morte della persona, si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici trasmissibili facenti capo al defunto. L'immobile può quindi entrare nell'asse ereditario, ma questo non significa automaticamente che ogni oggetto presente nella casa debba essere considerato parte della proprietà dell'immobile.
Un tavolo, un quadro o una collezione di monete o di francobolli costituiscono, in linea generale, beni autonomi.
La domanda apparentemente semplice «Giulia ha ereditato la casa, quindi ha ereditato anche tutto quello che c'è dentro?» non può dunque ricevere una risposta automatica.

Per comprendere la sorte del contenuto di una casa occorre ricostruire l'asse ereditario, cioè l'insieme dei rapporti patrimoniali che fanno capo al defunto e che sono suscettibili di successione.
Non tutto ciò che si trova fisicamente nell'abitazione appartiene necessariamente al defunto. Potrebbero esserci beni di proprietà del coniuge, dei figli o di altri soggetti. Potrebbero inoltre esistere beni concessi in comodato, in locazione o appartenenti a terzi.
La semplice presenza di un oggetto all'interno dell'immobile, quindi, non è sufficiente, da sola, a stabilirne la titolarità.
Questa distinzione diventa particolarmente importante quando gli eredi sono più di uno. In presenza di una pluralità di chiamati all'eredità, i beni ereditari possono trovarsi in una situazione di comunione ereditaria. Non è quindi detto che il singolo erede possa disporre liberamente di un determinato bene solo perché si trova nella stanza che utilizzava o perché è stato rinvenuto all'interno della casa ereditata.

Ma prima ancora di stabilire se i mobili e gli arredi presenti nell'immobile ereditato possano considerarsi compresi nell'attribuzione della casa, è necessario verificare a chi appartengano effettivamente tali beni.
La questione assume particolare rilievo quando il defunto era coniugato. Qualora i beni siano stati acquistati durante il matrimonio in regime di comunione legale, occorre verificare se ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. In tal caso, il bene può appartenere alla comunione tra i coniugi e, con l'apertura della successione, occorre distinguere la quota già spettante al coniuge superstite dalla quota facente parte dell'asse ereditario.
Non tutto ciò che si trova nella casa del defunto, dunque, entra automaticamente nella successione.
Diversamente, i beni acquistati prima del matrimonio, nonché quelli qualificabili come beni personali ai sensi dell'articolo 179 c.c., restano, in linea generale, nella titolarità esclusiva del coniuge che ne è proprietario e non entrano nell'asse ereditario dell'altro.
La prima operazione da compiere, pertanto, è quella di ricostruire la titolarità dei singoli beni: solo ciò che apparteneva al defunto può, infatti, formare oggetto della successione.

Una volta individuata la proprietà dei beni, occorre affrontare un'altra questione: i mobili e gli arredi presenti nell'abitazione possono essere considerati pertinenze dell'immobile e, quindi, seguire la sorte giuridica della cosa principale?
La nozione di pertinenza è contenuta nell'articolo 817 del codice civile, secondo cui sono pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa".
La qualificazione di un bene come pertinenza richiede, dunque, l'esistenza di uno specifico vincolo di destinazione tra una cosa principale e una cosa accessoria e la destinazione deve essere durevole. Ciò non significa necessariamente perpetua o irreversibile, ma esclude che il rapporto pertinenziale possa fondarsi su un collegamento meramente occasionale o temporaneo.

La pertinenza presuppone, quindi, due elementi:
  • il primo è di natura oggettiva e consiste nell'effettiva idoneità della cosa accessoria a svolgere una funzione di servizio o di ornamento rispetto alla cosa principale;
  • il secondo è di natura soggettiva e consiste nella volontà del proprietario - o di chi abbia un valido diritto sulla cosa principale - di destinare stabilmente il bene accessorio al servizio o all'ornamento della cosa principale.

Il rapporto pertinenziale è quindi caratterizzato da un collegamento di complementarità e strumentalità tra i due beni.
Anche la Corte di Cassazione, 20 maggio 2019, n. 13507 ha precisato che deve essere normalmente esclusa la natura pertinenziale delle suppellettili, degli arredi e dei mobili destinati esclusivamente alle esigenze personali del titolare del diritto sulla cosa principale, mentre la qualificazione può essere diversa quando il bene mobile sia destinato durevolmente al servizio o all'ornamento dell'immobile considerato in sé. Occorre, cioè, verificare da un lato che il bene sia effettivamente idoneo a svolgere una funzione di servizio o ornamento dell'immobile e, dall'altro, che vi sia stata una concreta volontà di destinarlo durevolmente a tale funzione.

È importante, inoltre, ricordare quanto stabilito dal secondo comma del precitato articolo 817 c.c., secondo cui: «La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi». La costituzione del vincolo pertinenziale, pertanto, non può cancellare i diritti che terzi abbiano già acquisito sul bene accessorio.


Alla luce di quanto appena analizzato è, quindi, emerso che il fatto che un bene si trovi all'interno della casa ereditata non significa, di per sé, che il medesimo bene sia stato trasferito insieme all'immobile. Occorre prima stabilire:
  • chi fosse il proprietario del bene;
  • se il bene rientri nella comunione legale tra coniugi;
  • se si tratti di un bene personale;
  • se sussista effettivamente un vincolo pertinenziale;
  • quale sia il contenuto della disposizione testamentaria;
  • se il beneficiario dell'immobile sia stato istituito erede oppure abbia ricevuto un legato.

Un altro passaggio decisivo consiste, infatti, proprio nel distinguere l'istituzione di erede dal legato.
L'articolo 588 del codice civile distingue le disposizioni a titolo universale da quelle a titolo particolare. La disposizione è a titolo universale quando comprende l'universalità dei beni o una quota del patrimonio; è invece a titolo particolare quando attribuisce beni o diritti determinati.
La distinzione ha conseguenze concrete: solo l'erede subentra nella posizione patrimoniale del defunto secondo la quota a lui spettante. Se il patrimonio ereditario comprende l'immobile, i mobili, i rapporti bancari e gli altri beni appartenenti al defunto, questi elementi concorrono alla formazione dell'eredità.
Il legatario, invece, riceve il bene o il diritto specificamente attribuitogli.
Ne consegue che la frase «lascio la mia casa a mio figlio» non può essere interpretata automaticamente né nel senso che comprenda sempre tutti i mobili, né nel senso opposto che li escluda sempre.
Occorre, in definitiva, interpretare la disposizione testamentaria nel suo complesso.


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