Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Successione, ora puoi pagare meno tasse chiedendo il ricalcolo delle rendite vitalizie in questi casi: nuova sentenza

Successione, ora puoi pagare meno tasse chiedendo il ricalcolo delle rendite vitalizie in questi casi: nuova sentenza
È illegittimo il sistema di calcolo dell'imposta sulle successioni applicato alle rendite vitalizie, quando determina una tassazione sproporzionata rispetto al valore effettivo del beneficio ricevuto
La tassazione delle rendite vitalizie oggetto di successione non può tradursi in un'imposizione sproporzionata e irragionevole, tale da svuotare di significato lo stesso istituto giuridico. È questo il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 89 del 2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2024.

Secondo la Consulta, la disciplina censurata finisce per “distruggere” sotto il profilo fiscale il legato di rendita vitalizia, un istituto che storicamente svolge anche una rilevante funzione sociale. Attraverso tale strumento, infatti, il testatore può manifestare, anche dopo la propria morte, sentimenti di riconoscenza, solidarietà o sostegno nei confronti di persone estranee al nucleo familiare, come caregiver, volontari impegnati in attività sociali o soggetti in condizioni di bisogno.
Per i giudici costituzionali, una normativa che rende economicamente insostenibile il ricorso a tale istituto oltrepassa i limiti della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. La Corte ha, quindi, dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevedeva, ai fini della determinazione del valore imponibile della rendita vitalizia, l'applicazione di un tasso legale d'interesse non inferiore al 2,5 per cento.
Contestualmente, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, di ulteriori disposizioni che riproducevano il medesimo meccanismo:
  • l'articolo 46 del d.P.R. n 131 del 1986;
  • l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2024;
  • e gli articoli 50 e 102, comma 4, del decreto legislativo n. 123 del 2025.

Nella motivazione della sentenza, la Corte ha ripercorso la propria giurisprudenza in materia di capacità contributiva, ricordando come la funzione sociale del prelievo fiscale, strettamente collegata ai doveri di solidarietà, non possa mai prescindere dall'esistenza di una reale manifestazione di ricchezza. In altri termini, l'esigenza solidaristica non può giustificare un'imposizione fiscale sganciata dalla concreta capacità economica del contribuente.
La disciplina oggetto di censura aveva, infatti, prodotto effetti particolarmente distorsivi in un contesto caratterizzato da tassi legali d'interesse inferiori all'1 per cento. In tali condizioni, la tassazione della rendita vitalizia risultava talmente elevata da assumere caratteri addirittura peggiori rispetto a quelli tipici di una tassazione confiscatoria, poiché l'imposta poteva superare ampiamente il valore economico effettivamente percepito dal beneficiario.

La Corte ha individuato l'origine del problema nel sistema di calcolo adottato dai decreti ministeriali che, nel tempo, avevano utilizzato gli stessi coefficienti sia per l'usufrutto vitalizio sia per la rendita vitalizia. Tuttavia, mentre per l'usufrutto il valore imponibile viene determinato applicando preliminarmente il tasso di interesse al valore della nuda proprietà, con conseguente riduzione della base imponibile in presenza di tassi molto bassi, per la rendita vitalizia manca un analogo correttivo. Ciò ha determinato un'evidente sproporzione nel trattamento fiscale delle dovute fattispecie.

Emblematico il caso da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale. Una donna di 77 anni, beneficiaria di una rendita vitalizia di 18.000 euro annui, avrebbe dovuto versare immediatamente un'imposta di successione pari a 216.000 euro, corrispondente a dodici annualità della rendita stessa. In pratica, la beneficiaria avrebbe iniziato a recuperare quanto versato solo dopo aver percepito la rendita per un periodo superiore all'attuale aspettativa media di vita, con un risultato che la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole e incompatibile con i principi costituzionali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.