Molti pensano che, una volta affidata a un gestore, la spiaggia diventi a tutti gli effetti un'area privata dove tutto si paga, ingresso compreso. Non è così. La spiaggia, anche quando è oggetto di una concessione balneare, rimane un bene demaniale marittimo, cioè pubblico, ai sensi dell'art. 822 del c.c. e dell'articolo 28 del Codice della navigazione.
Il concessionario riceve il diritto di organizzare e gestire quello spazio, non di trasformarlo in una proprietà chiusa al pubblico. È una distinzione che cambia tutto: il lido può vendere servizi, ma non può vendere il mare. Anche l'art. 823 del c.c. ribadisce che eventuali diritti di terzi sui beni demaniali sono ammessi solo nei limiti fissati dalla legge, e proprio dentro questo perimetro si inserisce l'articolo 36 del Codice della navigazione, che consente sì un uso organizzato dell'arenile, ma sempre compatibile con il pubblico uso del mare.
Non a caso, molte ordinanze comunali dedicate alla stagione balneare - compresa quella prevista per Roma nel 2026 - richiedono espressamente passaggi verso l'acqua che siano aperti, ben visibili e segnalati, proprio per evitare che il varco diventi un ostacolo di fatto.
Che cosa può essere fatturato e che cosa no
Il punto centrale, spesso trascurato, è capire cosa sto realmente pagando quando mi viene chiesto un ticket d'ingresso. Se quella cifra corrisponde a un lettino, a un ombrellone, a una cabina, a una doccia o a un servizio di custodia, allora si tratta a tutti gli effetti di un contratto tra cliente e gestore, del tutto legittimo. Il discorso cambia radicalmente se quel denaro serve soltanto ad attraversare lo stabilimento per arrivare alla battigia e bagnarsi: in quel caso non si sta remunerando alcun servizio, ma un semplice transito verso un bene pubblico.
La normativa lo dice in modo diretto: la legge 296/2006, all'articolo 1, comma 251, lettera e), impone ai titolari delle concessioni di garantire accesso e passaggio liberi e gratuiti verso la battigia antistante l'area concessa, anche per fare il bagno. A questo si aggiunge l'articolo 11 della legge 217/2011, che richiama espressamente il diritto di raggiungere e utilizzare la battigia senza pagare, anche a fini di balneazione. Attenzione, però: questo non autorizza chi entra a piantare ombrellone e sdraio proprio sulla battigia, perché quella fascia deve restare libera per il transito, la sicurezza e i soccorsi, come previsto da molte ordinanze locali.
I confini del varco: cosa può fare il gestore, cosa no
Il gestore mantiene comunque un margine organizzativo importante. Può indicare un percorso preciso per raggiungere il mare, evitando che i clienti attraversino cabine, depositi o aree tecniche riservate al personale, e può presidiare gli spazi per garantire ordine e sicurezza.
Il Consiglio di Stato ha sintetizzato bene questo equilibrio, affermando che la fruizione collettiva del demanio resta la regola generale, mentre l'esclusività concessa al gestore rappresenta l'eccezione a quella regola. Questo significa che il varco verso il mare deve esistere davvero, essere visibile e utilizzabile senza ostacoli: se invece il passaggio è nascosto, di fatto inagibile o condizionato a un pagamento, il problema smette di essere una questione di organizzazione interna del lido e diventa una limitazione di un diritto pubblico su un bene dato in concessione.
Cosa rischia chi chiude o fa pagare l'accesso al mare
Le conseguenze per il gestore che trasforma il transito in un business non sono solo teoriche. Sul piano amministrativo, l'articolo 47 del Codice della navigazione lega la concessione al rispetto di leggi, regolamenti e clausole del titolo concessorio: un episodio isolato difficilmente porta alla revoca, ma una prassi ripetuta e documentata - ad esempio con foto, testimonianze o ricevute che dimostrino che il pagamento riguardava solo il passaggio - può pesare seriamente nei rapporti con l'amministrazione competente.
Il piano penale è ancora più severo: l'articolo 1161 del Codice della navigazione punisce con l'arresto fino a sei mesi, oltre all'ammenda, chi occupa arbitrariamente un'area demaniale, realizza opere non autorizzate o impedisce l'uso pubblico del demanio tramite cancelli, sbarramenti o varchi resi di fatto impraticabili, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Non si tratta di un'ipotesi astratta: la Cassazione penale, con la sentenza n. 34955 del 2025, ha riconosciuto proprio questa fattispecie in un caso in cui l'accesso al mare era stato bloccato in modo stabile da un cancello collocato all'interno dei confini di una concessione balneare. Un precedente che chiarisce, senza margini di dubbio, che il mare non si può "chiudere a chiave".