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Concessioni balneari, rischi di perdere la spiaggia prima del 2027 e senza indennizzo automatico: nuova sentenza

Concessioni balneari, rischi di perdere la spiaggia prima del 2027 e senza indennizzo automatico: nuova sentenza
In merito al delicato e controverso tema delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, il Consiglio di Stato chiarisce che i Comuni non devono aspettare il 30 settembre 2027 per concludere le gare e assegnare le aree. Ecco che cosa sapere
Le concessioni balneari possono essere riassegnate anche prima del 30 settembre 2027. I Comuni italiani non sono, infatti, obbligati ad attendere quella data per concludere le gare e affidare le aree demaniali ai nuovi concessionari.

A fugare ogni dubbio è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6539 del 18 agosto scorso, intervenuta sul complesso regime delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Il termine del 30 settembre 2027 rappresenta, infatti, un limite massimo di efficacia dei rapporti prorogati e non una scadenza entro la quale le amministrazioni debbano necessariamente mantenere in essere le vecchie concessioni.

Per comprendere appieno la portata della decisione occorre partire dalla vicenda concreta delle proroghe delle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la scelta del Comune ligure di Zoagli di considerare cessati al 31 dicembre 2023 gli effetti delle precedenti proroghe legislative generalizzate delle concessioni. Nel nuovo quadro normativo, il 30 settembre 2027 rappresenta invece il limite massimo entro cui completare il passaggio al sistema concorrenziale. Questo principio si inserisce nel solco tracciato dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, dalla legge n. 118/2022 (art. 3) e dalla disciplina europea sulle concessioni, con particolare riferimento all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE - la nota Bolkestein sulla libera circolazione dei servizi.

Successivamente, il decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024, ha previsto la prosecuzione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo fino al 30 settembre 2027. Proprio sull'interpretazione di questa disposizione si concentra la pronuncia.

Per il Consiglio di Stato, la proroga ha natura essenzialmente tecnica e transitoria: serve a consentire alle amministrazioni di programmare e completare le procedure competitive necessarie alla riassegnazione delle concessioni. Non attribuisce, quindi, al concessionario uscente un diritto a rimanere titolare della concessione fino al 30 settembre 2027.

Di conseguenza, quando un Comune abbia già avviato e concluso una procedura competitiva, individuando il nuovo concessionario, non è tenuto ad attendere quella data. La regola è, al contrario, quella di procedere senza indugio, e nel più breve tempo possibile, quando ricorrono i presupposti per l'affidamento. Il termine del 30 giugno 2027 per l'avvio delle procedure e quello del 30 settembre 2027, quale termine massimo di efficacia delle concessioni prorogate, sono funzionali al completamento del riordino e non impongono alle amministrazioni di attendere necessariamente fino a tali date.

La conseguenza pratica è rilevante: se la gara viene conclusa prima del 30 settembre 2027 e il nuovo concessionario è pronto a subentrare, il nuovo rapporto può iniziare anche prima di tale data. Può, quindi, essere disposta la cessazione anticipata del rapporto con il concessionario uscente, purché attraverso un provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso di Zoagli, il Comune aveva deliberato le procedure concorrenziali già nel dicembre 2023 e aveva previsto, durante il periodo necessario alla loro conclusione, il rilascio di titoli temporanei ai concessionari uscenti. Ebbene, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima questa soluzione, volta a garantire la continuità dell'attività durante la stagione balneare e - allo stesso tempo - a evitare l'utilizzo dell'area demaniale in assenza di un titolo.

In breve: il titolo temporaneo non equivale a una nuova proroga definitiva della vecchia concessione, ma costituisce uno strumento transitorio in attesa della riassegnazione.

La sentenza affronta anche i criteri utilizzabili nelle procedure competitive. Tra gli elementi che possono assumere rilievo abbiamo la professionalità e l'esperienza maturata nel settore, l'utilizzo del bene demaniale anche durante il periodo invernale, la capacità tecnico-finanziaria dell'operatore e la sostenibilità ambientale dell'attività. La selezione dovrà sempre avvenire sulla base di criteri predeterminati e nel pieno rispetto delle regole della procedura competitiva.

Un altro tema riguarda l'eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente. La fine della concessione e l'ingresso di un nuovo operatore non comportano automaticamente il diritto a ricevere una somma. L'eventuale ristoro andrà di volta in volta valutato, verificando gli investimenti effettivamente sostenuti dal concessionario e non ancora ammortizzati al momento della cessazione del rapporto.

Il concessionario uscente dovrà così dimostrare, attraverso documentazione adeguata, quali investimenti siano stati effettuati, quali costi siano rimasti non recuperati e quale sia il relativo importo. In ogni caso, debbono escludersi automatismi e quantificazioni forfettarie che potrebbero determinare un vantaggio ingiustificato. Inoltre l'assenza del decreto ministeriale - destinato a definire i criteri di calcolo dell'indennizzo - non impedisce ai Comuni di avviare o proseguire le gare. Infatti, la disciplina della procedura competitiva e quella relativa all'eventuale ristoro economico devono rimanere distinte.

Resta infine la disciplina dell'art. 49 del Codice della navigazione per le opere non amovibili realizzate sul demanio. Alla scadenza della concessione, salvo diversa previsione contenuta nel titolo, tali opere possono essere acquisite gratuitamente al demanio. Il Consiglio di Stato ricorda che questa disciplina è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione Europea dalla Corte di giustizia dell'UE.

In definitiva, la pronuncia n. 6539/2026 rafforza un principio chiaro: il 30 settembre 2027 non è una data fino alla quale i Comuni devono semplicemente aspettare prima di riassegnare le concessioni balneari. Se la gara viene svolta e conclusa prima e sussistono le condizioni per il subentro, il nuovo rapporto concessorio potrà iniziare anche prima. Da una parte resta l'obbligo, per le amministrazioni, di procedere senza ritardi ingiustificati; dall'altra, l'eventuale tutela economica del concessionario uscente dovrà essere verificata caso per caso, senza trasformarsi in un diritto automatico.


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