Il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l'art. 24 di cui al D.P.R. 380/2001, mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, il permesso di costruire.
Quest’ultimo si sostanzia nel diritto del soggetto richiedente di realizzare l'opera autorizzata e nel corrispondente potere/dovere, dell'amministrazione comunale, di controllo, conformazione ed eventuale inibizione dell'intervento.
Esso può essere rilasciato a colui che risulta essere titolare di un diritto reale (proprietario) o a chiunque ha titolo a richiederlo e quindi a tutti coloro che hanno con l’immobile una relazione giuridica qualificata, ovvero hanno un titolo di disponibilità sufficiente per realizzare l’attività edificatoria.
Si rammenta inoltre che, per opinione consolidata, il permesso di costruire, come ogni altro atto della pubblica amministrazione destinato ad incidere sulla proprietà privata, costituisce un provvedimento autoritativo, di natura vincolata e non discrezionale, il cui scopo esclusivo è attestare la conformità del progetto con la normativa urbanistica ed edilizia della zona in cui è realizzato il manufatto.
Il certificato di agibilità, anche se rilasciato “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta”, non presuppone per tale motivo la regolarità delle opere edilizie.
I giudici, infatti, in maniera netta, escludono a priori che il rilascio del certificato di agibilità possa incidere negativamente sull'azionabilità dei poteri sanzionatori in capo all’amministrazione comunale di reprimere l’abusivismo edilizio.
In relazione al caso di specie il Collegio infatti sostiene con fermezza che: “Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell’oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l’edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili ”.
Inoltre, dando atto di un proprio precedente orientamento (Cons. di Stato, Sez V, del 10 maggio 2021, n. 3666), i giudici amministrativi hanno confermato che il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto “il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche”.
La circostanza che l’amministrazione comunale rilasci il certificato attestante la completezza e la conformità della documentazione richiesta, si puntualizza, “non esprime in sé alcuna valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio, riferendosi, invece, alla documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità”.
Si ricava allora che è sempre sussistente il potere del Comune di controllare in via successiva la conformità delle opere realizzate al titolo edilizio.