La vicenda nasceva dal danneggiamento di un'automobile, provocato una decina d'anni fa dalla caduta di alcuni calcinacci provenienti da un edificio condominiale. Con sentenza del 18 settembre 2019, il Giudice di Pace di Napoli Nord aveva riconosciuto la responsabilità del condominio, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, condannandolo a risarcire il proprietario del veicolo con 600 euro, oltre agli accessori dovuti. Aveva inoltre liquidato 800 euro per le spese legali, anch'esse maggiorate degli accessori, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Il condominio ha contestato esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, senza mettere in discussione la condanna al risarcimento. Nell'atto di appello ha sostenuto che gli 800 euro fossero eccessivi rispetto al valore della controversia - limitato dall'attore a 1.032 euro - chiedendone la riduzione a 330 euro, oltre alle ulteriori spese dovute.
Il Tribunale di Napoli Nord ha però dichiarato inammissibile l'impugnazione, rilevando che, in ragione del valore della domanda, la sentenza doveva considerarsi pronunciata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art. 113 del c.p.c.. L'appello era, quindi, consentito soltanto per i motivi tassativamente indicati dal terzo comma dell'art. 339 del c.p.c., non ravvisabili nella semplice contestazione dell'importo delle spese. Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese del secondo grado.
Per comprendere la portata giurisprudenziale della recente decisione della Cassazione occorre distinguere tra le sentenze pronunciate secondo diritto e quelle che il giudice di pace emette secondo equità. Ebbene, il citato art. 113, secondo comma, c.p.c. consente al giudice di pace di decidere secondo equità le controversie di valore non superiore a 1.100 euro. Nel caso esaminato, la domanda era stata limitata a 1.032 euro e la decisione di primo grado era stata pertanto adottata secondo questo regime.
Ciò non significa che il magistrato possa decidere arbitrariamente o ignorare le norme giuridiche, ma comporta limiti specifici alle possibilità di impugnazione. L'art. 339, terzo comma, c.p.c. stabilisce infatti che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie oppure dei principi regolatori della materia. Non è, quindi, sufficiente ritenere ingiusta una decisione o eccessiva una somma liquidata: occorre che la contestazione rientri in una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Davanti alla Suprema Corte, il condominio ha denunciato la violazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 del c.p.c., primo comma, n. 3. Secondo il ricorrente, l'errore nella determinazione delle spese avrebbe integrato una violazione delle norme sul procedimento, rendendo ammissibile l'appello. La tesi si fondava sull'art. 91 del c.p.c., che disciplina la condanna alle spese processuali. La disposizione, in quanto norma processuale, può effettivamente assumere rilievo ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., ma la Cassazione ha precisato che occorre distinguere la violazione della regola processuale dalla semplice contestazione della somma liquidata. L'eventuale errore riguardante esclusivamente la quantificazione delle spese non integra, di per sé, una violazione delle norme sul procedimento tale da consentire l'appello.
A sostegno di questa interpretazione, la Corte ha richiamato un orientamento già consolidato, espresso da Cass. n. 8544/2000, Cass. n. 10965/2006, Cass. n. 13219/2010 e Cass. n. 1517/2024. Nelle controversie di valore non superiore a 1.100 euro decise secondo equità, anche la determinazione delle spese processuali costituisce infatti espressione della valutazione equitativa del giudice. La sola sproporzione lamentata dalla parte, pertanto, non è sufficiente a trasformare la contestazione dell'importo in un motivo di impugnazione ammesso dalla legge.
Con la sentenza n. 25698/2026, la Cassazione ha così rigettato il ricorso del condominio confermando l'inammissibilità dell'appello. Non ha disposto alcuna liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poiché la controparte non si era costituita in Cassazione.
In definitiva, la pronuncia chiarisce che - in tutte le controversie decise secondo equità dal giudice di pace - la richiesta di ridurre le spese legali ritenute eccessive non consente, da sola, di proporre appello. Restano possibili le impugnazioni fondate sulle specifiche violazioni ammesse dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., ma la mera contestazione della quantificazione non può essere automaticamente ricondotta a una violazione processuale per superare i limiti stabiliti dalla legge.