In molte città, poi, la raccolta differenziata viene effettuata con il sistema “porta a porta”, con la conseguenza che verranno posti nel cortile i bidoni destinati alle varie tipologie di rifiuti e il gestore del servizio provvederà al ritiro direttamente sul luogo stesso.
Ma nel caso in cui si abiti all’interno di un condominio, ci sono delle regole o dei parametri da seguire nel momento in cui si deve decidere dove collocare i bidoni della spazzatura? E chi è competente per adottare le relative decisioni?
Ebbene, le decisioni su questo punto sono di competenza dell’assemblea condominiale, che è competente per quanto concerne la modalità e la destinazione d’uso dei beni comuni, nonché, in via subordinata, dell’amministratore di condominio, il quale, ai sensi dell’art. 1130 del c.c.., è tenuto a disciplinare l’uso dei beni comuni, garantendo a ciascun condomino la possibilità di usufruirne al meglio.
In ogni caso, va tuttavia precisato che l’amministratore di condominio dovrà, comunque, attenersi a quanto deliberato dall’assemblea, le cui decisioni sono vincolanti per tutti i condomini: solo in assenza di una delibera assembleare sul punto, l’amministratore di condominio potrà decidere autonomamente, con la possibilità, peraltro, per i condomini di contestare il provvedimento stesso, in base a quanto previsto dall’art. 1133 del c.c..
Per quanto concerne le maggioranze necessarie per adottare le relative delibere dell’assemblea, si deve ritenere che sia richiesta la maggioranza dei condomini che abbiano preso parte all’assemblea, in quanto la delibera ha ad oggetto l’utilizzo di un bene comune di tutti i condomini.
Infatti, va ricordato che, in proposito, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 1421 del 26 gennaio 2016, ha precisato come “la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 del c.c., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile”.
Va osservato, peraltro, che nel caso in cui il Comune proceda alla raccolta differenziata “porta a porta”, il condominio non può opporsi al collocamento dei cassonetti all’interno del cortile condominiale.
In proposito, è intervenuta una sentenza del T.A.R. Piemonte (sentenza n. 1169 del 10 luglio 2015), la quale, con riferimento alla città di Torino, ha precisato come “la metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema “porta a porta”, il quale comporta il posizionamento dei cassonetti, di norma, all’interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze private, costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare”, ferma restando la possibilità per il condominio di proporre “una diversa collocazione dei cassonetti all’interno del cortile condominiale, che arrechi minor pregiudizio alle ragioni dei condomini”, purchè la stessa sia al contempo “tecnicamente attuabile senza pregiudizio per l’efficace gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani”.
In conclusione:
a) l’assemblea condominale è competente per decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata e per la relativa delibera è necessario il voto favorevole della maggioranza dei condomini che siano intervenuti in assemblea;
b) in mancanza di una delibera assembleare, può provvedere direttamente l’amministratore di condominio;
c) il condominio non può opporsi alla raccolta differenziata e al collocamento dei bidoni nel cortile condominiale, fermo restando che, però, lo stesso resta libero di proporre una diversa collocazione degli stessi, nel caso in cui la collocazione precedente rechi pregiudizio ad uno o più condomini.