Ebbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24318 del 5 agosto 2022, ha proprio affrontato il tema della sorte del contratto preliminare volto all’acquisto di un immobile nel caso in cui il promittente venditore non abbia ottenuto il permesso di costruire.
Al fine di comprendere a pieno le conclusioni del Supremo Collegio, giova dunque brevemente premettere che:
- il recesso convenzionale è una causa di scioglimento del contratto disciplinata dall’art. 1373 c.c. che dipende dalla volontà unilaterale di una delle parti, cui tale facoltà è attribuita dal contratto stesso;
- il contratto condizionale consiste invece in una pattuizione, disciplinata invece dall’art. 1353 c.c, la cui efficacia o risoluzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto.
Gli Ermellini, infatti, hanno affermato che
- la clausola che prevede il recesso convenzionale attribuisce alla parte il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo in base alla propria volontà, “ad nutum”. Una siffatta clausola, in particolarem, non richiede una formula sacramentale ma deve essere sempre “redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto": se dalla lettura di una clausola attributiva del diritto di recesso residua un qualche dubbio, essa non può dunque qualificarsi alla stregua dell’art. 1373 c.c.;
- la clausola che invece subordina l’inefficacia del contratto all’avverarsi di un avvenimento futuro e incerto è classificabile come condizione risolutiva "sicché è intrinsecamente contraddittoria la qualificazione in termini di recesso di una previsione contrattuale che subordini lo scioglimento del negozio alla mancata verificazione di un determinato evento ad una certa data”;
- alla luce di queste considerazioni, non si può che ricondurre alla seconda categoria la previsione della inefficacia del contratto preliminare per l’evenienza – totalmente scollegata dalla volontà delle parti – della mancata concessione del permesso di costruire.
Essendosi poi tali circostanze verificate, e non avendo il promissario acquirente tenuto fede agli accordi, la società aveva agito contro quest’ultimo.
Il Tribunale, tuttavia, non aveva condiviso gli argomenti attorei, ritenendo che il preliminare prevedesse un diritto di recesso convenzionale a vantaggio dell’esclusiva società e una limitazione di responsabilità di questa, unilateralmente predisposta, avente i caratteri della vessatorietà.
La Corte d’appello, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado e la questione è dunque arrivata all’attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha espresso i chiari principi sopra riportato.