Tale intervento normativo, meglio conosciuto come c.d. Riforma Cartabia, quindi, insegue l’importante obiettivo di incrementare l’efficienza del processo e razionalizzarne la disciplina.
Anche la disciplina del processo esecutivo è stata rimaneggiata dal legislatore nell’ottica della semplificazione. Tra le varie novità introdotte, in particolare, spicca la modifica dell’espropriazione presso terzi.
Nello specifico resta fermo che questa tipologia di pignoramento – cui, giova ricordarlo, si ricorre nel caso in cui il terzo sia in possesso di un bene del debitore oppure si qualifichi come debitor debitoris – si esegue, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., mediante atto notificato al terzo e al debitore che contenga:
- l'ingiunzione al debitore;
- l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo pec del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Ebbene, in aggiunta a questo onere del creditore procedente, la c.d. Riforma Cartabia ne prevede uno ulteriore. Segnatamente, il nuovo quarto comma prevede che “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Inoltre, il legislatore specifica che qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.