Nello specifico, in questo articolo, ci soffermeremo sul c.d. assegno ordinario di invalidità.
Dunque, si può pignorare l’assegno ordinario di invalidità?
Nel caso del pignoramento presso terzi, il creditore procede a pignorare quei crediti che il debitore vanta, a sua volta, verso un altro soggetto (quello che, nel linguaggio tecnico, viene chiamato “terzo”). Di frequente, il soggetto terzo è proprio l’INPS.
Il dubbio del creditore circa la pignorabilità della prestazione corrisposta dall’Istituto nasce perché l’INPS può erogare prestazioni di tipo assistenziale o previdenziale: le prestazioni assistenziali sono un sostegno economico a chi presenta determinati requisiti di reddito, patologie o situazioni familiari a rischio, mentre le prestazioni previdenziali si basano sui contributi versati.
Pertanto, si può pignorare l’assegno ordinario di invalidità?
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, versata su domanda, a favore di colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (ossia, cinque anni di contribuzione), di cui 156 (cioè, tre anni di contribuzione) nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Peraltro, non bisogna confondere l’assegno ordinario d’invalidità con l’assegno mensile di invalidità civile (c.d. assegno mensile di assistenza). Infatti, l’assegno mensile di invalidità civile è quella prestazione economica che viene erogata, a domanda, in favore di coloro a cui è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Allora, la legge permette il pignoramento dell’assegno ordinario di invalidità?
I crediti impignorabili (cioè quelli che non possono essere oggetto di pignoramento) sono indicati dal codice di procedura civile.
L’art. 545 del c.p.c. stabilisce che i crediti, che non possono essere pignorati, sono quelli che hanno per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Dunque, volendo semplificare, per ciò che qui interessa, la legge stabilisce che le prestazioni assistenziali non possono essere oggetto di pignoramento.
L’assegno mensile di invalidità civile è una prestazione di tipo assistenziale e, di conseguenza, non può essere pignorato.
Vale la stessa regola anche per l’assegno ordinario di invalidità?
In realtà, no. Al contrario di quanto detto per l’assegno di invalidità civile, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale poiché si basa sui contributi versati e non sulla condizione sanitaria dell’interessato.
In pratica, l’assegno ordinario di invalidità può essere assimilato alla normale pensione e, in quanto prestazione di tipo previdenziale, può essere oggetto di pignoramento.
Tuttavia, se è vero che l’assegno ordinario di invalidità può essere pignorato, è anche vero che la legge indica dei limiti precisi da rispettare.
Nel dettaglio, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che non è possibile pignorare le somme dovute a titolo di pensione per un ammontare che corrisponde al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
In questo modo, al debitore viene comunque garantito un minimo vitale, anche nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento.
Ciò significa che, per il creditore, c’è una somma che non può essere toccata.
In conclusione, il creditore potrà pignorare l’assegno ordinario di invalidità, ma potrà farlo esclusivamente per la parte eccedente il doppio dell’assegno sociale (che, per il 2024, è di 534,41 euro al mese): cioè, potrà essere oggetto di pignoramento soltanto la parte dell’assegno ordinario di invalidità che supera i 1.068 euro (il doppio dell’assegno sociale).