Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Perfora il cuore del paziente mentre fa un prelievo di midollo osseo

Sanità - -
Perfora il cuore del paziente mentre fa un prelievo di midollo osseo
Il medico che commette un reato per colpa grave non può mai andare esente da responsabilità.

Il medico che, ai sensi dell’art. 590 sexies del Codice Penale, tiene una condotta colposa nell’eseguire un prelievo del midollo, non può andare esente da responsabilità. La non punibilità prevista dalla normativa vigente può essere applicata solo ed esclusivamente nei casi di imperizia qualora siano state ance rispettate le linee guida. Ciò emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione num. 46263/2022.

Nel caso di specie un medico viene condannato dal Giudice di primo e secondo grado, per omicidio colposo. Lo stesso, viene condannato per aver perforato lo sterno e, dunque, il cuore della propria paziente, mentre era intento a prelevare un campione di midollo osseo.

L’imputato, nel ricorre in Cassazione, contesta nel merito, l’assenza di chiarimenti in relazione alla negligenza e imprudenza del suo operato. L’operatore sanitario fa presente infatti che l’art. 590 sexies del Codice Penale esonera da responsabilità il medico che, nel compimento di operazioni specifiche, pur agendo con imperizia, rispetta in ogni caso le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso fa presente che, tale giustificazione è manifestamente infondata. Emerge da entrambe le sentenze di merito, che alla luce delle prove raccolte durante la perizia, la condotta che viene addebitata al medico sia stata l’unica causa del decesso della paziente. Lo stesso infatti aveva inserito l’ago in un sito diverso rispetto a quello indicato dal percorso corretto da seguire. Tale azione imperita ha comportato la perforazione degli organi e di conseguenza la morte della paziente.

Secondo gli Ermellini, la condotta del medico è stata superficiale e negligente pertanto, la colpa con cui ha agito è grave. Per tale ragione, la non punibilità prevista dal suddetto articolo non può essere applicata al caso di specie.
La punibilità viene esclusa solamente nei casi di imperizia lieve e qualora il medico segua le raccomandazioni dettate dalle linee guida, cosa che, nel caso di specie non è accaduta.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.