Su tale situazione si è di recente pronunciato il Tribunale di Siena con la sentenza n. 208 del 17 aprile 2026, accogliendo il ricorso del lavoratore e condannando l'INPS al riconoscimento della pensione anticipata ordinaria.
Un lavoratore con 42 anni di contributi a cui l'INPS nega la pensione
Il ricorrente aveva presentato all'INPS domanda di accesso alla pensione anticipata ordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011 (riforma Fornero), in forza di un'anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 10 mesi.
L'INPS aveva tuttavia rigettato la domanda, basandosi su un'interpretazione che distingue nettamente tra contribuzione complessiva e contribuzione effettiva. Secondo l'istituto previdenziale, il lavoratore poteva far valere soltanto 32 anni e 6 mesi di contribuzione effettivamente derivante da attività lavorativa, al netto, cioè, dei periodi coperti da contribuzione figurativa. Poiché la soglia dei 35 anni di contribuzione effettiva non risultava raggiunta, l'INPS aveva ritenuto insussistente il diritto alla pensione anticipata, richiamando le proprie circolari interne, in particolare la n. 35 del 2012 e la n. 180 del 2014, nelle quali aveva sostenuto che il requisito minimo di contribuzione effettiva – già previsto dalla previgente disciplina della pensione di anzianità – fosse stato recepito anche dalla nuova pensione anticipata introdotta dalla riforma Fornero.
Il lavoratore, al contrario, sosteneva che tale interpretazione fosse priva di fondamento normativo, in quanto la legge n. 214/2011, nel disciplinare la pensione anticipata ordinaria, non contiene alcun riferimento al requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva, ma tiene conto esclusivamente dell’anzianità contributiva complessiva, senza alcuna distinzione tra contributi versati in costanza di lavoro e contributi figurativi.
La decisione del Tribunale: la pensione anticipata è una prestazione nuova, con regole autonome
Il Tribunale ha accolto il ricorso integralmente, anche in conformità all'orientamento consolidatosi presso la Corte di Cassazione.
Il giudice parte dalla natura giuridica della pensione anticipata ordinaria e afferma che essa non rappresenta la prosecuzione della vecchia pensione di anzianità, bensì una prestazione del tutto nuova e autonoma, introdotta dalla riforma del 2011 in sostituzione della precedente. Come tale, è disciplinata da regole proprie, che non possono essere integrate o condizionate da requisiti appartenenti al regime abrogato, salvo che la legge lo preveda espressamente.
L'art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011 stabilisce che il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva complessiva, pari a 42 anni e 3 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, senza porre alcun ulteriore requisito di contribuzione effettiva. La norma, secondo il giudice, fa riferimento a un’anzianità contributiva in senso lato, che ricomprende anche i periodi coperti da contribuzione figurativa. Il legislatore, quando ha voluto escludere i contributi figurativi, lo ha detto esplicitamente, come al comma 11 del medesimo articolo, relativo alla pensione anticipata contributiva, ove ha richiesto espressamente 20 anni di contribuzione effettiva, in aggiunta al requisito anagrafico di 64 anni.
Il Tribunale rigetta poi l'argomento principale dell'INPS, fondato sulle proprie circolari interpretative. Il giudice ricorda che le circolari sono atti amministrativi interni, privi di forza normativa e non vincolanti per il giudice, il quale è tenuto ad applicare la legge così come scritta. Quando l'interpretazione amministrativa è in contrasto con il dato normativo, il giudice è non solo autorizzato, ma obbligato a disattenderla. La circolare n. 180/2014, in particolare, viene ritenuta incompatibile con la lettera dell'art. 24, comma 10 e come tale inapplicabile al caso in esame.
Inoltre, la sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 24916/2024, n. 24952/2024 e n. 27910/2025, ha stabilito il principio per cui la pensione anticipata ordinaria è una prestazione autonoma rispetto alla pensione di anzianità, nella quale tutti i contributi, compresi quelli figurativi, concorrono al raggiungimento del requisito contributivo per il diritto alla prestazione.