Che cos’è l’isopensione? Chi ne ha diritto?
La legge (l’art. 4, commi 1 e 2 della L. n. 92/2012) stabilisce che, nel caso di eccedenza di personale, il datore con mediamente più di 15 dipendenti può stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani ai quali manca un determinato numero di anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
In pratica, questo meccanismo permette un anticipo dell’età pensionabile.
In particolare, quali sono i requisiti per accedere all’isopensione?
Innanzitutto, occorre un accordo tra il datore e le organizzazioni sindacali. Da questo accordo devono risultare una situazione di eccedenza di personale, l’indicazione del numero dei lavoratori che risultano in esubero e il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
Come detto, questa possibilità interessa soltanto i datori (anche non imprenditori) che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. A tal riguardo, per calcolare la media di occupazione, bisogna guardare al semestre precedente alla data di stipula dell’accordo di esodo e bisogna ricomprendere i dipendenti di qualunque qualifica, ad eccezione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di reinserimento.
Dunque, l’età pensionabile può essere anticipata?
Per accedere al programma di isopensione, il lavoratore deve aver raggiunto i requisiti minimi anagrafici e contributivi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla fine dal rapporto a seguito dell’accordo.
Inoltre, la legge (il c.d. Milleproroghe 2023 approvato con d.l. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023) ha esteso, per gli anni dal 2018 al 2026, la possibilità per i lavoratori di raggiungere i requisiti minimi contributivi ed anagrafici per il pensionamento entro i 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell’accordo.
In sostanza, il meccanismo permette un anticipo dell’età pensionabile fino ad un massimo di 4 anni. Addirittura, il periodo di 4 anni viene esteso a 7 anni per il periodo temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026.
Però, in pratica, in cosa consiste l’isopensione?
Il datore dovrà versare, con oneri totalmente a suo carico, un assegno al lavoratore di un ammontare equivalente alla pensione (appunto, l’isopensione) per l’intero periodo di esodo, fino al momento in cui il dipendente raggiungerà i requisiti per il pensionamento.
Inoltre, il datore dovrà anche provvedere alla relativa copertura contributiva (ossia la c.d. contribuzione figurativa correlata), utile per il conseguimento del diritto alla pensione.
Per accedere a questo meccanismo bisogna rispettare alcune condizioni.
Oltre all’accordo sindacale, entro 90 giorni prima della data di accesso alla prestazione del primo lavoratore coinvolto, è necessario che il datore presenti telematicamente domanda all’INPS. Insieme alla richiesta, occorre anche allegare l’accordo e la lista dei lavoratori interessati dal piano di esodo.
Se ci sono tutti i requisiti visti finora, l’INPS convalida l’accordo.
Quando il dipendente interessato accetta, ci sarà la cessazione del rapporto di lavoro secondo le modalità e i tempi previsti dall’accordo di esodo e, dal mese successivo alla risoluzione del rapporto, il datore dovrà provvedere a corrispondere l’assegno di esodo.
Peraltro, visto che è tutto integralmente a carico del datore, per evitare che una sua eventuale insolvenza possa danneggiare i lavoratori, la legge stabilisce un ulteriore adempimento in capo al datore.
Infatti, a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti verso i lavoratori e l’INPS, il datore deve presentare una fideiussione bancaria, redatta seguendo lo schema predisposto dall’INPS stesso (il modello allegato al messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016).
Nel caso di mancato versamento mensile, l’INPS notificherà un avviso di pagamento e, qualora l’insolvenza prosegua per un certo periodo di tempo, potrà escutere la fideiussione e continuare nella corresponsione della prestazione.