Peraltro, il condominio convenuto chiamava in causa l’assicurazione dell’edificio per rispondere di eventuali addebiti e sosteneva che l’attore non aveva seguito le opportune cautele mentre attraversava il cortile, conscio della sua pericolosità dopo le precipitazioni.
Il Tribunale, chiamato a dirimere la questione, sottolinea in primis che il condominio conosceva già la pericolosità della pavimentazione, pertanto, sottolinea che se una situazione di possibile pericolo è superabile attraverso l’adozione di un comportamento cauto da parte del danneggiato, si può escludere che il danno sia stato prodotto dalla cosa, che in tal caso, costituisce solamente una mera occasione dell’evento, integrato a sua volta dal caso fortuito. Infatti il comportamento della vittima, qualora sia imprudente, è l’unico fattore o comunque il principale fattore causale del sinistro.
Nel caso di specie, al contrario, la scivolosità del pavimento esterno del cortile, unica via d’accesso al caseggiato, era imprevedibile e dunque non evitabile attraverso un comportamento cauto del danneggiato. L’uomo non aveva altra possibilità di scelta se non quella di passare attraverso il cortile, in quel momento bagnato. Ciò posto, per il tribunale, la prevedibilità dell’insidia e il comportamento prudente del pedone non sono sufficienti ad impedire un’eventuale caduta. Seguendo la giurisprudenza maggioritaria, il Tribunale non può che dare ragione all’attore affermando che la conclamata scivolosità della pavimentazione (difettosa) di una parte comune integra quell’anomalia della res inerte che consente a questa di essere causa di un evento, pur nella sua intrinseca staticità, e comporta, conseguentemente, l’attribuzione della responsabilità al custode, che in questo caso è il condominio (Cass. Civile num. 2660/2013).