Infatti, la Legge di Bilancio 2024 interviene con un incremento della copertura economica del periodo di congedo parentale per i genitori dipendenti. Tale intervento fa parte di una serie di misure attuate dal Governo (come il bonus asilo nido o fringe benefit potenziati per chi ha figli) che hanno l’obiettivo di migliorare il welfare delle famiglie e contribuire al contrasto della denatalità.
Il Testo che ha ricevuto il via libera del Senato è ora alla Camera in attesa di approvazione definitiva.
Ma che cos’è il congedo parentale?
Il congedo parentale è uno dei principali strumenti a tutela della genitorialità a cui la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono ricorrere per far fronte alle necessità e all’assistenza della prole, nei suoi primi anni di vita.
Nello specifico consiste in un periodo di astensione dal lavoro, continuo o frazionato, complessivo di 10 o 11 mesi, da distribuire tra entrambi i genitori. Tale congedo è fruibile dai lavoratori dipendenti (madre lavoratrice e padre lavoratore) nei primi sei o dodici anni di vita del minore. La disciplina del congedo parentale è inserita nel D.lgs 151/2001 e successive modifiche.
Negli ultimi anni, il congedo parentale ha visto numerosi interventi da parte del legislatore per renderlo più flessibile e idoneo alle esigenze dei lavoratori. Ad oggi, tale misura è sempre più improntata a tutela anche dei padri lavoratori, nell’ottica di incentivare la bigenitorialità intesa come condivisione, tra genitori, della cura e dell’assistenza del bambino fin dai suoi primi anni di vita.
Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2024?
La novità è che, per l’anno 2024, dei dieci o undici mesi complessivi di congedo, i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, per la durata di due mesi (fino al sesto anno di vita del figlio), di un congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione mensile. Per i restanti 7 mesi di congedo parentale che spettano, da utilizzare entro i 12 anni di età del minore, l’indennità è al 30%.
Infine, i rimanenti uno o 2 mesi rimangono non indennizzati. Ciò salvo che il singolo genitore percepisca un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Infatti, solo in tal caso l’indennità prevista è pari al 30% della retribuzione.
Tutto ciò si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Per il 2025, invece, dei due mesi fruibili fino al sesto anno di vita del bambino, e in alternativa tra i genitori, soltanto uno sarà indennizzato all’80%, l’altro al 60%.
Tale diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore. La durata del congedo dovrà essere certificata dall’ente che ha ricevuto l’incarico per il procedimento di adozione.