Ma vediamo più nello specifico la nuova norma e le sue conseguenze.
L'art. 34 del T.U. sulla maternità e paternità, fino alle ultime modifiche, prevedeva che a ciascun genitore spettasse per 3 mesi un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata all'80% della retribuzione per un solo mese e in alternativa tra i due genitori. Questo significa che l'aumento all'80% poteva ottenerlo uno solo dei genitori e per solo un mese.
Con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, il numero di mensilità aumenta a 2, entrambe con l'aumento dell'80% per il solo anno 2024 e sempre in alternativa tra i due genitori. Dopo il 2024 è previsto che l'indennità dell'80% per il primo mese resti invariata; quella per il secondo mese sarà pari al 60% della retribuzione.
In sostanza le modifiche apportate permettono ai genitori di usufruire, in alternativa l'uno all'altro e per l'anno 2024, di ulteriori due mesi di congedo parentale all'80% e, successivamente, con due indennità diverse. Tutto ciò oltre ai tre mesi retribuiti al 30%, non trasferibili e spettanti a entrambi i genitori, sempre previsti dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Per usufruire della maggiorazione è necessario che il periodo di congedo parentale sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.
È bene sottolineare che, trattandosi di pubblico impiego, questa norma dovrà essere letta in combinato disposto con l'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali (e per estensione a tutti i CCNL del pubblico impiego) del 9 maggio 2022. In particolare al comma 3 si prevede una disciplina di favore per i neo genitori, in quanto il congedo parentale previsto ha un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione per il primo mese ed è usufruibile da entrambi i genitori.
Successivamente entreranno in scena gli altri due mesi di congedo di cui abbiamo parlato in precedenza.
Facciamo ora un riepilogo di quelli che sono i periodi di congedo di maternità e paternità previsti dal Testo Unico:
- abbiamo i primi tre mesi retribuiti al 30% e che non sono trasferibili da un genitore all'altro, quindi entrambi dovranno godere dei tre mesi;
- successivamente abbiamo il primo mese aggiuntivo che è in alternativa tra un genitore e l'altro ed è retribuito all'80%;
- infine abbiamo il secondo mese aggiuntivo che, per il 2024, è retribuito all'80%, mentre dal 2025 sarà retribuito al 60%. Anche questo mese è in alternativa tra in due genitori.
A partire dal 2025 avremo sempre il primo mese aggiuntivo retribuito integralmente; invece il secondo sarà retribuito al 60%.