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La notificazione nei confronti di persone giuridiche è valida anche se avvenuta presso chi non è rappresentante legale

La notificazione nei confronti di persone giuridiche è valida anche se avvenuta presso chi non è rappresentante legale
Per la Cassazione si deve presumere che coloro che si trovano all’interno della sede dell’ente siano addetti alla ricezione degli atti.
La vicenda riguardava la notifica di uno sfratto avvenuta nei confronti di un’associazione che gestiva un circolo di pensionati in provincia di Bari, avvenuta nelle mani di un soggetto che, pur non essendone rappresentante legale, si era qualificato come tale.
La Corte d’appello aveva ritenuto nulla tale notificazione, perciò i proprietari dei locali hanno proposto ricorso in Cassazione, la quale si è pronunciata con la sentenza n. 532/2020.
La Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui si debbano notificare degli atti ad un soggetto diverso da una persona fisica, ai fini della regolarità della notificazione è da presumere che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, senza che sia necessario che il notificatore si accerti della sua effettiva condizione.
L'ente, per vincere questa presunzione, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per una valida notificazione e, dunque, “non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare, come ha fatto, che non aveva la rappresentanza legale dell'ente, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che non intercorrevano rapporti anche di fatto rilevanti (ai sensi dell'art. 145 c.p.c.)”, ossia che il soggetto che ha ricevuto gli atti “non avesse alcun titolo nemmeno provvisorio e precario per trovarsi nell'immobile locato e/o che egli non fosse in alcun modo riconducibile alla propria organizzazione”.
L'articolo 145 c.p.c., infatti, non prevede che per la notificazione alle persone giuridiche sia necessaria l'indicazione della persona fisica del rappresentante.
Per una regolare notificazione degli atti, spiega la Corte, “è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta da un rapporto che, pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.
Non rileva neppure il fatto che in quel caso la notificazione non fosse avvenuta presso la sede legale dell'associazione, in quanto, secondo la Corte, bisognava considerare che comunque presso quell’immobile si svolgeva un'attività riconducibile all'oggetto sociale.


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