La vicenda riguardava la
notifica di uno sfratto avvenuta nei confronti di un’
associazione che gestiva un circolo di pensionati in provincia di Bari, avvenuta nelle mani di un soggetto che, pur non essendone
rappresentante legale, si era qualificato come tale.
La Corte d’appello aveva ritenuto
nulla tale
notificazione, perciò i proprietari dei locali hanno proposto
ricorso in Cassazione, la quale si è pronunciata con la
sentenza n. 532/2020.
La Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui si debbano notificare degli atti ad un soggetto diverso da una
persona fisica, ai fini della regolarità della notificazione è da
presumere che, qualora dalla relazione dell'
ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, senza che sia necessario che il notificatore si accerti della sua effettiva condizione.
L'ente, per vincere questa
presunzione, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per una valida notificazione e, dunque,
“non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare, come ha fatto, che non aveva la rappresentanza legale dell'ente, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che non intercorrevano rapporti anche di fatto rilevanti (ai sensi dell'art. 145 c.p.c.)”, ossia che il soggetto che ha ricevuto gli atti
“non avesse alcun titolo nemmeno provvisorio e precario per trovarsi nell'immobile locato e/o che egli non fosse in alcun modo riconducibile alla propria organizzazione”.
L'articolo
145 c.p.c., infatti, non prevede che per la notificazione alle
persone giuridiche sia necessaria l'indicazione della persona fisica del
rappresentante.
Per una regolare notificazione degli atti, spiega la Corte,
“è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta da un rapporto che, pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza”.
Non rileva neppure il fatto che in quel caso la notificazione non fosse avvenuta presso la sede legale dell'associazione, in quanto, secondo la Corte, bisognava considerare che comunque presso quell’immobile si svolgeva un'attività riconducibile all'oggetto sociale.