La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28902 del 01 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di alcune infiltrazioni di umidità nel proprio appartamento.
Il condominio non si era costituito in giudizio e il giudice di pace di Napoli aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dal condomino.
Il condominio aveva impugnato la sentenza di primo grado, affermando di aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio solo al momento della notifica della sentenza stessa.
Il Tribunale di Napoli, pronunciatosi in grado di appello, aveva accolto le osservazioni svolte dal condominio, restituendo gli atti al giudice di primo grado, ritenendo che la notifica dell’atto di citazione fosse nulla, in quanto effettuata a mani del portiere del condominio in questione, che non era munito di delega.
Il Tribunale aveva osservato, in particolare, che il portiere “non risultava incaricato della ricezione della corrispondenza, difettando nella specie la prova di un'apposita delega”.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il condomino, infatti, il Tribunale, nel dichiarare la nullità della notifica, non aveva dato corretta applicazione agli artt. 148 e 160 c.p.c.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al condominio, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Precisava la Cassazione, in proposito, che “nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come ‘incaricato al ritiro’, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario“.
Di conseguenza, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado aveva erroneamente dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione effettuata a mani del portiere del condominio, dal momento che lo stesso aveva dichiarato di essere “incaricato alla ricezione” e non era necessaria la prova di un’apposita delega.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal condomino, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Napoli, affinchè il medesimo procedesse ad un nuovo esame del merito della questione.