Ebbene, l’ordinanza in commento introduce l'obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani, senza distinzione di razza o pericolosità. Essa, infatti, richiede ai proprietari di cani di avere sempre a portata di mano una museruola quando si trovano in spazi pubblici e di condurre l’animale al guinzaglio, a prescindere dal tipo di cane.
Nonostante non tutti i cani siano effettivamente pericolosi e sebbene le dimensioni e la forza di un cane possano variare molto, la nuova direttiva ministeriale obbliga i padroni ad adottare misure preventive, specialmente in circostanze in cui potrebbero verificarsi incidenti. Questo include l'uso della museruola in determinate situazioni considerate a rischio, oppure su richiesta delle autorità competenti. Restano invariate le regole già introdotte, alle quali appunto si aggiunge l’obbligo di avere a disposizione una museruola e di condurre i cani al guinzaglio.
La direttiva stabilisce che ogni volta in cui il cane viene condotto all’esterno, bisogna avere con sé una museruola, sia essa di tipo morbido o rigido.
Sono tuttavia previste alcune eccezioni all’obbligo di guinzaglio e museruola:
- cani da guardia mentre si trovano nella proprietà sorvegliata, alla quale è interdetto l’accesso per gli estranei;
- cani da caccia e cani pastore mentre sono impegnati nel loro lavoro;
- cani da valanga, della protezione civile, per ciechi e quelli delle forze armate durante il servizio;
- l’uso della museruola e del guinzaglio non è richiesto all’interno di aree appositamente destinate ai cani dai Comuni.
Innanzitutto, l’obbligo vige quando ci si trova in spazi con molta gente, o in presenza di altri animali, specie se il cane non è abituato a stare con altri cani oppure è solito reagire in modo inaspettato.
Inoltre, l’utilizzo della museruola è obbligatorio durante l’uso di mezzi pubblici, come stabilito da specifiche ordinanze locali e in altri luoghi in cui cani e persone si trovano a stretto contatto.
Il padrone ha sempre la responsabilità del comportamento del proprio cane, per cui egli è tenuto a prevenire situazioni pericolose per gli altri e a rispettare l'obbligo di usare la museruola. In caso di violazione di tali prescrizioni, il proprietario rischia sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze penali.
Ricordiamo infatti la disposizione di cui all’art. 2052 del c.c., che disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali. La norma richiamata prevede che il proprietario di un animale - o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, a meno che non sia in grado di provare il caso fortuito.
Perché la norma possa essere applicata correttamente, occorre:
- un legame causale tra l'azione dell'animale e il danno, che deve essere attribuibile all'animale. Questo significa che non sarà responsabile ai sensi della norma citata chi istiga intenzionalmente l'animale ad attaccare qualcuno o qualcosa; in tali situazioni, l'evento sarà considerato a tutti gli effetti causato da un'azione umana e troverà applicazione l'art. 2043 del c.c.. Inoltre, non si configura responsabilità nel caso in cui il danno sia provocato da un animale morto o privo di attività;
- il legame di proprietà o di utilizzo dell'animale.
A tal proposito, i Comuni potranno offrire ai cittadini, che siano già proprietari di cani o desiderosi di adottarne uno, opportunità formative. Ad esempio, potranno organizzare corsi necessari per il conseguimento del patentino avvalendosi della collaborazione di rifugi e strutture di accoglienza per animali.