Il caso.
Un'automobilista rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a causa della presenza di cane randagio, riportando danni materiali di grave entità sulla propria autovettura.
Azionate le vie legali per la richiesta di risarcimento del danno, il tribunale di primo grado riconosceva la responsabilità sia del Comune che dell’Azienda Sanitaria locale.
In secondo grado, invece, la Corte di appello escludeva la responsabilità di quest'ultimo ente, riconoscendo e confermando invero la responsabilità dell'ente Comunale per omessa cattura e custodia dell'animale.
Arrivata la questione in Cassazione, i giudici di legittimità - con la sentenza sopra citata - hanno riconosciuto ed acclarato la responsabilità sia della Asl che del Comune, condannando entrambi gli enti a risarcire l’automobilista per i danni patiti.
I giudici supremi hanno colto l'occasione per ribadire quanto già stabilito dalla Legge quadro n. 281/1991: “la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente cui è attribuito dalle singole normative regionali il compito di prevenire i pericoli connessi al randagismo, e quindi il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”.
La responsabilità è anche dei Comuni, atteso che "la cattura dei cani randagi costituisce il logico presupposto del ricovero nelle strutture comunali".
In caso di incidente, ha infine chiarito la Corte, entrambi gli enti devono rimborsare l’automobilista.
Va specificato, infine, che la normativa non ha carattere assoluto, ma può cambiare da regione a regione in quanto la legge quadro statale n. 281/1991 “non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi”.