La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12944 del 23 giugno 2015, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Ariano Irpino, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace, aveva dichiarato la Provincia di Avellino responsabile del sinistro che era occorso ad un soggetto che, mentre transitava su una strada provinciale, si era visto attraversare improvvisamente la strada da un cinghiale, finendo fuori strada.
Il Tribunale, dunque, aveva condannato la Provincia al risarcimento dei danni subiti dal conducente.
La Provincia di Avellino aveva deciso, dunque, di proporre ricorso per Cassazione, osservando che la responsabilità del sinistro doveva essere riconosciuta in capo alla Regione Campania, in quanto l’art. 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) stabilisce che la responsabilità per gli incidenti causati da animali selvatici è da riconoscere in capo alle Regioni, salvo che i poteri di amministrazione del territorio non siano stati da queste delegati alle Province.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla Provincia ricorrente, rigettando il relativo ricorso.
Secondo la Cassazione, infatti, Il Tribunale aveva del tutto correttamente riconosciuto la responsabilità della Provincia in quanto, nel caso di specie, l’incidente si era verificato su una strada di proprietà della Provincia stessa, la quale non aveva nemmeno apposto un segnale di avvertimento della presenza sul luogo di animali salvatici.
Osservava la Cassazione, in proposito che, come chiarito nella sentenza n. 80 del 2010 e nella sentenza n. 21395 del 2014, la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici “va addebitata agli enti a cui spettino le relative competenze amministrative e gestionali ad adottare le misure ritenute di volta in volta idonee a prevenire i rischi di danni”.
Nel caso in esame, inoltre, era risultato che le funzioni di controllo e di gestione degli animali selvatici erano state delegate dalla Regione alla Provincia, con la conseguenza che solo quest’ultima poteva ritenersi responsabile per i danni arrecati dagli animali stessi.
Di conseguenza, poiché, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva dato corretta applicazione ai principi sopra enunciati, la relativa sentenza doveva essere integralmente confermata, rigettando il ricorso proposto dalla Provincia.